Che succede ai servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte di Cassazione?

Riportiamo una interessante e sintetica valutazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale concernente l’illegittimità dellla normativa di cui all’art. 4 DL 138/2011 e smi. L’articolo, a firma di Stefano Bigolaro, è apparso sul blog venetoius.myblog.it in data 24 luglio 2012 e in originale può leggersi cliccando qui.

Effetti della sentenza della Corte Costituzionale 199/2012 sui servizi pubblici locali: qualche spunto a proposito del post di Giovanni Sala

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 199/2012, il mondo dei servizi pubblici locali è radicalmente cambiato. Almeno, fino al prossimo movimento del pendolo (come si possano fare scelte strategiche o complesse aggregazioni tra società pubbliche in questa situazione, non è dato capire …). Qualche appunto:

a) L’art. 4 del d.l. 138/2011 (con tutte le sue successive modifiche) è stato dichiarato incostituzionale. Può anche darsi che contenesse qualche buona disposizione (come scrive Giovanni Sala su questo blog), ma la sentenza della Corte lo ha annullato integralmente. Questa volta non vi è stata una lunga pronuncia con pochi effetti; ma – al contrario – una breve pronuncia, peraltro convincente, con effetti notevoli. Se non c’è incertezza sull’annullamento dell’intero art. 4 del d.l. 138, l’incertezza è semmai su quel che potrà fare ora il legislatore. Se permarrà l’atteggiamento di sfavore verso gli affidamenti “in house” – e posto che legittimamente il legislatore statale può limitare le ipotesi di affidamento “in house” rispetto alla disciplina comunitaria (C.Cost. 325/2010) – in che modo potrà essere ridisciplinata la materia senza però riprodurre nella sostanza l’art. 23 bis d.l. 112/98 e il suo regolamento attuativo (D.p.r. 168/2010)?

b) L’affidamento “in house” dei servizi pubblici locali è tornato – al momento – ad essere sottoposto solo ai principi comunitari (come già era avvenuto per il servizio idrico integrato, non contemplato dall’art. 4 del d.l. 138). Nel frattempo, l’art. 4 co. 8 del d.l. 6/7/2012 n. 95 (“spending review”) ha generalizzato il limite dei 200.000 euro per tutti gli affidamenti “in house” a partire dal 1^ gennaio 2014. Insomma, ha generalizzato una norma posta per i servizi pubblici locali dall’art. 4 del d.l. 138, che però ora non c’è più. Nel giro di 15 giorni, quindi, la situazione si è invertita. Se prima erano i servizi pubblici locali ad avere un gravoso limite agli affidamenti diretti, ora ce l’hanno le altre società (e in specie quelle strumentali), mentre l’affidamento diretto dei servizi pubblici locali non incontra limiti (se non quelli comunitari). Non c’entra con il referendum e con la sentenza 199/2012 della Corte, ma sarà interessante vedere cosa farà dunque il legislatore nella conversione del d.l. 95.

c) In ogni caso – se sono stati annullati dalla Corte quelli dell’art. 4 del d.l. 138 – restano naturalmente tutti gli altri limiti alle società pubbliche: tra questi, l’art. 13 d.l. 223/2006 (Bersani, sulle società strumentali); l’art. 3, co. 27, l. 244/2007 (sulle società strettamente necessarie); l’art. 14 co. 32 del d.l. 78/2010, con i limiti alla costituzione di ogni tipo di società posti per gli enti locali di minori dimensioni. Stefano Bigolaro

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