E’ possibile per gli utenti del sito www.euroact.net scaricare il testo ufficioso del decreto legge 9/9/2009 con il quale, tra l’altro è stata modificata la normativa sui servizi pubblici locali. Basta entrare nel sito, andare nell’Area NOVITA’ DALLE ISTITUZIONI e cliccare sull’argomento XVI Legislatura: La riforma dei servizi pubblici locali (presentazione, testi, iter).
Il DL riforma la riforma della riforma dei servizi pubblici locali in senso ancor più liberalizzatore della situazione attuale. Riduce fortemente le possibilità di costituzione di società cosiddette in house, individua un percorso che favorisce il èpassaggio delel in house verso società miste con almeno il 40% di capitale privato. Determina un sistema in base al quale si va ad esurimento nel giro di un paio d’anni degli affidamenti in house esistenti, che dovranno tramutarsi in altre soluzioni gestionali (privato-privato o misto pubblico-privato, col ruolo pubblico molto limitato).
Le modifiche seppelliscono letteralmente lo spirito del “socialismo municipale” di Giolitti, che all’inizio del novecento aveva confezionato le norme che hanno traghettato l’Italia verso un moderno soistema di servizi pubblici locali, quando prima era dominante la concessione a privati (spesso stranieri) dei primi servizi pubblici locali.
Di seguito si riportano i soli primi 3 commi dell’articolo 15, rimandando per la lettura dell’intero articolo 15 (come dell’intero provvedimento) al sito www.euroact.net
1. All’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità; b) a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del presente comma, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. 3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione in house e comunque nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
… ecc.
eil solo comma 8 come modificato dell’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
“8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente: a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di in house cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011; b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011; c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; in caso contrario, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012; e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere precedenti cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.
… ecc.
Dichiarazioni Ministro Brunetta
I privati avranno più spazio nelle società miste e l’affidamento ’in house’ dei servizi pubblici locali sarà una modalità “straordinaria”. Ad esprimere soddisfazione per il varo da parte del cdm delle modifiche alla disciplina sui servizi pubblici locali è stato il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta. “Sono state superate alcune incertezze delle norme introdotte lo scorso anno, in favore di una disciplina più puntuale e rigorosa, in sintonia con i dettami del diritto comunitario”, ha sottolineato Brunetta.
Per quanto riguarda gli affidamenti diretti a società mista pubblica-privata, “vengono equiparati agli affidamenti effettuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ma a ben precise condizioni. Il soggetto privato, che fa parte della società mista, deve avere una partecipazione societaria non inferiore al 40% e deve essere stato selezionato come socio attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato europeo e dei principi generali relativi ai contratti pubblici.
Inoltre queste procedure competitive debbono selezionare il socio già in funzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio: si tratta, dunque, sostanzialmente, di un`anticipazione della gara ad una fase antecedente all`affidamento del servizio”. Quanto agli affidamenti in house, vengono disciplinati come modalità di affidamento “straordinaria, rispetto alle modalità ordinarie costituite dagli affidamenti mediante gara e da quelli a società mista. La modalità in house, che prevede un affidamento diretto del servizio, senza gara, sarà possibile soltanto in situazioni eccezionali, quando per ragioni economiche, sociali o ambientali non sia efficace il ricorso al mercato”, spiega il ministro. Potrà avvenire “soltanto nei confronti di una società a capitale interamente pubblico e in presenza dei requisiti richiesti dall`ordinamento comunitario, fra cui, in ogni caso, la sussistenza di un controllo sulla società da parte dell`ente affidante, analogo a quello che l`ente esercita al proprio interno e la prevalenza del servizio svolto per conto dell`ente affidante rispetto ad eventuali altri attività della società affidataria”.