Autorizzazioni di polizia mortuaria: chi firma?

Il ripetuto richiamo a determinati organi comunali da parte del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, principalmente al Sindaco, ma non solo,  anche una volta acclarata la sua “post-maturità”, non favorisce, tuttavia, l’immediata individuazione dell’idoneità funzionale in capo alle diverse persone fisiche del Comune che in nome e per conto dell’Ente pongono in essere atti giuridici, discrepanza che può dare adito a prassi non sempre pienamente conformi alle norme, secondo la loro gerarchia e prevalenza all’interno delle fonti del diritto.

Tutte le autorizzazioni amministrative di polizia mortuaria (almeno quelle burocratiche) rientrano nella sfera della dirigenza (art. 107, comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000.

Il dirigente, poi, non può delegare, nel pieno senso tecnico del termine, occupazioni sue proprie ed esclusive, ma può attribuire, anche nella sua qualità di datore di lavoro, titolare della funzione dispositiva di cui all’art. 2104 Cod. Civile, l’incarico a sottoscrivere gli atti di autorizzazione di cui agli Artt. 23 e 24 suddetto (trattasi del c.d. decreto di trasporto), e non solo, a personale dipendente, rimanendo comunque responsabile giuridico dell’atto emanato (Culpa in vigilando ex Art. 2049 Cod. Civile in caso di fatto illecito, eccettuando, però, la colpa grave o il dolo?), si veda anche il Capo II della Legge n. 241/1990 sulla titolarità del procedimento e della sua fase istruttoria. L’istituto dell’, allora, consiste nella possibilità soggettiva di attribuzione di competenze ad un soggetto, che non necessariamente (anzi, quasi mai) è titolare ex lege delle stesse.

 

Il personale dipendente incaricato è tenuto ad osservare le disposizioni impartitegli dal datore di lavoro (Art. 2094 Cod. Civile) e non può rifiutare tale adempimento, salvo non incorrere in una chiara trasgressione disciplinare, ex Art. 94 D.Lgs n.267/2000, naturalmente sanzionabile. Rispetto alla qualificazione del personale dipendente verso cui il dirigente possa trasferire, ove ritenga opportuno agire così, tale incarico, occorre precisare che da designazione del personale dipendente per un particolare scopo, rientra nei poteri del dirigente, ed egli li esercita nel rispetto del CCNL e del Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all’Art. 48 comma 3 e 89 D.Lgs n.267/2000.

In tali casi, il personale dipendente firmerà con la nota formula del “d’ordine del dirigente, il ……….” (c.d. “delega interna”). Tra l’altro, l’istituto della delega, oggi, è compiutamente ammesso e considerato dall’ Art. 17 comma 1-bis D.Lgs n.165/2001; mentre c’è chi ragiona, invece, in dottrina, di semplice mandato a firmare.

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Carlo Ballotta

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