Addio ai certificati comunali

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° Gennaio 2012 agli Uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).

I certificati rilasciati dagli Uffici comunali relativi a stati, qualità personali e fatti sono quindi validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e sarà espressamente indicato, nei certificati stessi, che non possono essere utilizzati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Pertanto gli Uffici comunali di Anagrafe e Stato Civile possono rilasciare i certificati soltanto se diretti ad un privato.

Ciò comporta che per i certificati dell’Anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, etc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo di € 14,62 (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, variabili da Comune a Comune, per ciascun documento.

Le novità sulla certificazione sono le seguenti:

  • è valido e dunque può essere utilmente presentato soltanto nell’ambito di rapporti tra privati, NON per un qualsiasi ufficio pubblico;
  • gli uffici pubblici e quelli dei gestori di pubblici servizi lavorano unicamente con le autocertificazioni, anzi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni (e quindi a ricercarsele presso la stessa o altre pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi);
  • su ogni certificato richiesto/rilasciato va apposta, a pena di NULLITÀ, la seguente dicitura:

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Ogni cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, Poste Italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445) che acconsentano all’utilizzo delle stesse. L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non è dovuto il pagamento di alcuna imposta di bollo o diritto di segreteria e non è necessaria l’autenticazione della firma.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.