Accertamento e certificazione di morte per taluni casi particolari

Sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008 è stato pubblicato l’ “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: «Regolamento recante le modalita’ per l’accertamento e la certificazione di morte»”.
Con tale decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008 viene sostituita la disciplina prevista dal Decreto 582 del 22 agosto 1994 in tema di accertamento del decesso nei casi di arresto cardiaco, o nei soggetti sottoposti a trattamento rianimatorio o affetti da lesioni encefaliche.
Per l’arresto cardiaco il periodo di osservazione mediante l’elettrocardiogramma non deve essere inferiore a venti minuti primi e le attività devono essere documentate su supporto cartaceo o digitale.
Se il soggetto era affetto da lesioni encefaliche o era stato sottoposto a rianimazione il periodo di osservazione non potrà essere inferiore a sei ore.
Se vi è danno celebrale causato dal ridotto apporto di ossigeno il periodo di osservazione sarà spostato alle 24 ore successive al momento di produzione del danno ma potrà essere anticipato se manca il flusso ematico encefalico.
Entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, cioè il 27 giugno 2008.
Il decreto contiene precise metodologie di accertamento e certificazione della morte, con compiti specifici per medici e necroscopi.

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2 thoughts on “Accertamento e certificazione di morte per taluni casi particolari

  1. IL recente D.M. 11 aprle 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008 intitolato “Aggiornamento del Decreto 22 agosto 1994 .n 582 all’Art. 1 oltre al tradizionale supporto cartaceo ammette anche quello DIGITALE sul quale tracciare il rilevo dell’elettrocardiogramma.

  2. per l’articolo 8 l’elettrocardiogramma per l’accertamento di morte deve essere documentato per i 20 minuti continui su materiale cartaceo senza pausa giusto?

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