10 giorni per comunicare all’anagrafe tributaria le spese funebri detraibili

Riportiamo il giorno dopo dell’uscita la Fun.News concernente gli obblighi trasmissivi all’Agenzia delle Entrate. Interessa in particolare il settore funebre e cimiteriale.  

Sono due le novità degli ultimi giorni in materia di Detrazioni delle Spese funebri per il 730-precompilato:

  • la prima è data dalla emanazione il 19/2/2016 del decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con le specifiche finali di trasmissione, cui attenersi
  • la seconda una FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 16/2/2016 con alcune precisazioni e limitazioni ai soggetti tenuti alla trasmissione delle comunicazioni.

1) NORME FINALI PER LA TRASMISSIONE

In soli 10 giorni (ebtro il 29 febbraio 2016) occorre comunicare all’anagrafe tributaria i dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016. Di seguito riportiamo le regole definitive appena uscite:

Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate del 19/2/2016 – pdf

  • Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione – pdf
  • Modalità di compilazione della comunicazione – pdf
  • Ricevuta telematica – pdf

Inoltre nel sito dell’Agenzia delle Entrate è stata creata una specifica sezione sulla Detrazione spese Funebri, raggiungibile al seguente link INFO DETRAZIONE SPESE FUNEBRI , che raggruppa tutte le informazioni utili e il sistema per scaricare i software predisposti dall’Agenzia stessa.

2) I SOGGETTI TENUTI ALLA TRASMISIONE E I DATI DA TRASMETTERE

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad una FAQ pubblicata sul proprio sito in data 16/2/2016, ha precisato che l’obbligo di comunicazione delle spese funebri all’Agenzia per effetto del decreto del MEF 13/1/2016 riguardi esclusivamente i dati di spesa sostenuta per le fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

Di seguito il testo della FAQ COMUNICAZIONE SPESE FUNEBRI

Spese da indicare nella comunicazione
D. Tra le spese funebri da comunicare all’Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, oltre alle spese relative all’attività delle pompe funebri, rientrano anche le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi?
R. Al fine evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre, si ritiene che l’obbligo di comunicazione delle spese funebri all’Agenzia delle entrate riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

Anche se in forma irrituale, l’Agenzia delle Entrate riconosce che senza questo chiarimento si sarebbe trovata in una situazione di difficoltà: cioé una platea indefinita di soggetti tenuti all’adempimento e un numero altrettanto indefinito di potenziali soggetti con possibilità di detrazione che, uniti ad un tetto troppo basso di detrazione (1.550 euro a funerale), creano oggettive difficoltà di trasmissione e attribuzione. E conseguentemente detta istruzioni per contenere il numero di soggetti tenuto all’inoltro telematico.

La FAQ determina un importante chiarimento, perché circoscrive i soggetti tenuti all’obbligo trasmissivo esclusivamente in “esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connese”.
Pertanto secondo questa FAQ, ai fini dell’obbligo trasmissivo all’Anagrafe tributaria ai fini del 730-precompilato, occorre una duplice combinazione e cioè la tipologia del soggetto e la natura della spesa (funebre), oltre ovviamente che questa sia relativa ad un defunto e pagata nell’anno (criterio di cassa), nonchè circoscritta al funerale di quel defunto (criterio di attualità).

Circa il soggetto tenuto a provvedere alla comunicazione, sussistono 3 distinte interpretazioni:
1) che l’Agenzia volesse circoscrivere l’obbligo alle sole imprese funebri. Ma allora avrebbe dovuto limitarsi a scrivere come soggetti tenuti le sole imprese funebri. Se invece si volesse tentare una interpretazione letterale questa portebbe ad escludere le imprese di pompe funebri che svolgogo solo quella attività (e non anche le attività connesse), vista la congiunzione E. Ma non si opta per tale intrepretazione.
2) che l’Agenzia volesse riferirsi ai soli soggetti in possesso del codice ATECO 96.03.00, che corrisponde appunto a Servizi di pompe funebri e attività connesse. Anche in questo caso, sarebbe stato più semplice dire che i soggetti tenuti alla comunicazione erano quelli in possesso del codice citato. ma così non si è fatto e, quindi non si opta nemmeno per questa interpretazione.
3) che l’Agenzia volesse riferirsi a soggetti fornitori di beni e servizi corrispondenti a parte o al totale dei servizi corrispondenti a quelli elencati come esemplificazione al codice ATECO 96.03.00.
Cioé una gamma di soggetti che possono essere o meno classificati con il codice ATECO 96.03.00 ma che sostanzialmente forniscono quella tipologia di beni e servizi al momento del funerale. E si propende per questa interpretazione.
Si precisa che questa soluzione è, a nostro avviso, valida provvisoriamente e per le spese del 2015.
Difatti l’idea dell’Agenzia di limitare i soggetti tenuti alla trasmissione del dato, può inficiare la veridicità dei contenuti pdel 730-precompilato, determinando la necessità da parte del contribuente di effettuare lui la correzione necessaria, seguendo le procedure previste, ma nei fatti complicandosi la vita.
E quindi la soluzione diventa accettabile se eccezionale e limitata alle spese del 2015, vista la oggettiva carenza di tempo per provvedere a risolvere effettivi problemi giuridici, conseguenti a scelte del legislatore manifestatesi sul finire del 2015.
Ma vediamo ora quali sono le attività esemplificative di un soggetto cui si attribuisce il codice ATECO  96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse:
– inumazione e cremazione di cadaveri e di carcasse di animali domestici e attività collaterali: preparazione delle salme per l’inumazione, cremazione, imbalsamazione e servizi prestati dalle imprese di pompe funebri, fornitura di servizi di inumazione o di cremazione, affitto di camere ardenti
– affitto o vendita di tombe
– manutenzione di tombe e mausolei
– disbrigo di pratiche funerarie
Dalla classe 96.03 sono escluse:
– servizi di cura del verde all’interno dei cimiteri, cfr. 81.30
– esequie religiose, cfr. 94.91
A nostro avviso, per le spese 2015, non si tratta solo di imprese funebri, ma vi rientrano anche soggetti che svolgono una o più delle attività sopra elencate.
La criptica FAQ dell’Agenzia delle Entrate sembra scritta specificatamente per escludere dall’obbligo comunicativo all’Anagrafe tributaria marmisti e fioristi con rapporto diretto con il cliente, creando però problemi interpretativi aggiuntivi.

Circa il contenuto dei dati da comunicare e cioè la natura delle spese da comunicare.
1) La prima questione attiene l’intestatario della fattura.
L’intestatario non può che essere una persona fisica (individuato dal codice fiscale) e quindi vanno escluse le fatture intestate a persone giuridiche (il D.Lgs n. 175 del 21/11/2014 cita la dichiarazione dei redditi precompilata, e quest’ultima è rivolta alle persone fisiche).
2) La seconda attiene alla cifra da indicare, che non è il totale del fatturato in quel funerale a quel dolente, ma il totale del pagato nel 2015 per quel funerale e per quel dolente.
3) la terza è la natura delle spese funebri detraibili.
Si ribadisce che non vi è, al momento, una definizione legale di spese funebri detraibili, ma semplicemente qualche raro pronunciamento in epoca passata, che di seguito si richiama:
Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri ad esempio l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione Ministero Finanze 28.07.1976, n. 944).
È considerata “spesa funebre”: l’erogazione di denaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e alla sepoltura, compreso il loculo (Ndr acquistato per il funerale, cioé in gergo se si è in presenza di salma/ceneri), la fornitura dei marmi (Ndr se serve per il momento della chiusura del loculo al momento del funerale) e la spesa relativa all’incisione del nominativo del defunto (Ndr, se anch’essa è fatta nell’immediatezza del funerale) (Comm. Trib. Centrale, Sentenza 26/08/84, n. 7825); l’importo corrisposto per il necrologio funebre (Ndr sempre in occasione del funerale) (Comm. Trib. II grado di Trieste, Sent. 27 febbraio 1991, n. 27).
Se quindi sono ancora validi i principi fissati da vecchie sentenze di Commissione Tributaria citate il contribuente, indipendentemente da quanto si ritroverà nel 730-precompilato, ha titolo a detrarre tutte le spese funebri necessarie per lo svolgimento del funerale, pagate nel corso del 2015, pur entro il tetto di 1550 euro.

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