Ucraina: sempre più urgente una tregua per evacuare i civili, raccogliere feriti e dare sepoltura ai morti

La vista di tante atrocità di questa guerra in Ucraina è veramente difficile da accettare.
Tra le tante è balzata agli occhi la grande quantità di cadaveri insepolti nei parchi, nelle strade, nelle campagne attorno ai luoghi in cui si combatte o bombardati. Civili, militari, madri e figli.
E addolora ancor di più il vedere l’abbandono di questi corpi, che possono diventare anche nutrimento di animali anch’essi alla fame.
Una situazione incredibile, che non può non creare sofferenza in chi vede che i cadaveri “fortunati” vengono alla belle e meglio gettati in fosse comuni.
Ma cosa dicono le norme internazionali in materia?
Di seguito si riportano alcuni articoli della “Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, firmata a Ginevra il 12 agosto 1949.


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Art. 15
In ogni tempo e specialmente dopo un combattimento, le Parti belligeranti prende ranno senz’indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e assicurar loro le cure necessarie, come pure per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati.
Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno saranno stipulati un armistizio, una sospensione del fuoco o degli accordi locali per permettere la raccolta, lo scambio e il trasporto dei feriti rimasti sul campo di battaglia.
Potranno parimenti essere conchiusi accordi locali tra le Parti belligeranti per lo sgombero o lo scambio dei feriti e dei malati di una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di personale sanitario e religioso nonché di materiale sanitario a destinazione di tale zona.

Art. 16
Le Parti belligeranti dovranno registrare, nel più breve tempo possibile, tutte le indicazioni atte ad identificare i feriti, i malati e i morti della parte avversaria caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno, se possibile, comprendere:
a. l’indicazione della Potenza dalla quale dipendono;
b. l’incorporazione o il numero di matricola;
c. il cognome;
d. il o i nomi;
e. la data di nascita;
f. ogni altra indicazione che figuri sulla tessera o sulla targhetta d’identità;
g. la data e il luogo della cattura o della morte;
h.indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte.
Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più breve tempo possibile, all’ufficio di informazioni contemplato dall’articolo 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, che le tra smetterà alla Potenza dalla quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell’Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.
Le Parti belligeranti allestiranno e si comunicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti, debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmetteranno parimenti, per il tramite dello stesso ufficio, la metà della doppia targhetta d’identità, i testamenti o altri documenti che rivestano importanza per la famiglia dei morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o sentimentale trovati sui morti. Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l’identificazione del possessore morto, nonché di un inventario completo del pacco.

Art. 17
Le Parti belligeranti vigileranno perché l’inumazione o la cremazione dei morti, compiuta individualmente in tutta la misura in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l’identità e poter darne conto. La metà della doppia tar ghetta d’identità o la targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice, resterà sul cadavere.
I corpi potranno essere cremati soltanto per impellenti ragioni di igiene o per motivi inerenti alla religione dei caduti. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione particolareggiata, con indicazione dei motivi, nell’atto di morte o nell’elenco autenticato dei morti.
Le Parti belligeranti vigileranno inoltre perché i morti siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, perché le loro tombe siano rispettate, raggruppate possibilmente secondo la nazionalità dei morti, tenute convenientemente e segnate in modo che possano sempre essere ritrovate. A questo scopo e al principio delle ostilità, organizzeranno ufficialmente un servizio delle tombe tale da rendere possibili eventuali esumazioni e da assicurare l’identificazione dei cadaveri, qualunque sia il collocamento delle tombe, e il loro eventuale ritorno nel loro paese d’origine. Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese d’origine comunichi le ultime disposizioni che esso desidera prendere in proposito.
Non appena le circostanze lo permetteranno e al più tardi alla fine delle ostilità, questi servizi scambieranno, per il tramite dell’ufficio d’informazioni indicato nel se condo capoverso dell’articolo 16, gli elenchi indicanti il collocamento esatto e la designazione delle tombe, nonché le indicazioni relative ai morti che vi sono sepolti.

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