Una vicenda che si è “arricchita” di considerazioni

Vi è stata una vicenda, che ha visto un notevole numero di pronunce della giurisprudenza amministrativa, chiamata più volte a pronunciarsi, con pronunce che hanno “arricchito”, e confermato, alcuni principi.
Tra le numerose (veramente numerose) pronunce sulla medesima questione, citiamo unicamente quella del TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 20 aprile 2021, n. 4597, che ha ribadito a chi spetti la titolarità dello ius eligendi sepulcrum, nonché quella del medesimo TAR (TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 9 luglio 2021, n. 8198), reperibile, per gli Abbonati PREMIUM, nella Sezione SENTENZE, per la quale le condizioni (o, pre-condizioni) per il rilascio dell’autorizzazione all’estumulazione prima della scadenza della concessione non sono esposte, per così dire, a valutazioni di opportunità o di merito, quanto “circoscritte” alle previsioni del Regolamento di polizia mortuaria (riferendosi, evidentemente al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ma che si ritiene non possa evitare di doversi fare riferimento, se del caso, altresì anche al Regolamento comunale di polizia mortuaria).
Si tratta di un punto importante per il fatto di riportare alle norme aspetti che, a volte, come è stato nella fattispecie, possono indurre a valutazioni che vi eccedono.
Per altro, sia permesso anche di considerare come le valutazioni, nella specie, cui ha fatto ricorso il comune non paiano “campate in aria”, cioè arbitrarie, ma abbiano trovato fondamento in situazioni di opportunità e di merito non del tutto irrazionali.
Tuttavia, quello che ne esce è anche la riaffermazione dei “principi generali” sui soggetti che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali, titolo che viene a prevalere su ogni altro aspetto, per quanto di rilievo, in quanto diritti della persona, ascrivibili alla tipologia dei diritti personalissimi. Come spesso accade in questa materia.

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