Non accade frequentemente che vi siano chiarezze sulla differenze tra “esumazioni” ed “estumulazioni”, specie tra i cosiddetti non addetti ai lavori.
Al contrario, nella pronuncia del TAR Liguria, Sez. II, 7 febbraio 2024, n. 93, reperibile per gli Abbonati PREMIUM alla Sezione SENTENZE, questa distinzione è ben presente.
Un’ordinanza – adottata ai sensi dell’art. 82, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.- è stata trattata, come non poteva essere diversamente, quale titolo differente da atto di disposizione di un’estumulazione, in conseguenza della avvenuta scadenza della concessione di loculi in mancanza della richiesta di rinnovo della concessione.
Ciò anche tenendo in considerazione se il Regolamento comunale di polizia mortuaria prevedesse, o ammettesse, la possibilità di rinnovo.
La pronuncia si arricchisce, per modo di dire, con il fatto che la persona ricorrente aveva eccepito come l’atto di regolazione delle esumazioni fosse viziato dal presupposto che si trattasse di concessione cimiteriale data in perpetuo (quando ciò era ammissibile) per cui non poteva argomentarsi che fosse intervenuta una scadenza.
Tuttavia, l’atto di concessione prevedeva espressamente che il concessionario dovesse provvedere alla costruzione di un “sepolcreto”, fissandone il termine di 10 anni successivi al decesso, cosa non avvenuta, traendo da tale inadempimento la conseguenza per cui la perpetuità è “venuta meno” e tale presupposto non può essere fatto valere.
Prescindendo dal fatto che le concessioni cimiteriali possono avere a proprio oggetto l’impianto di campi ad inumazione (con la condizione prevista dall’art. 90, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), la previsione, espressa nell’atto concessorio, porta a dedurre che si tratti di una concessione rientrante nella stessa norma ora richiamata, ma al comma 1.
Semmai qualche elemento di criticità potrebbe sollevarsi rispetto alla condizione iniziale da cui decorre il termine per la realizzazione del “sepolcreto”, data dal decorso di un termine successivo al decesso.
In questo caso il feretro dovrebbe, dapprima, trovare una collocazione in inumazione (per essere confezionato nel rispetto dell’art. 75 stesso D.P.R. – o norme corrispondenti precedenti – eseguite le opere di costruzione. Quindi si dovrebbe provvedere ad esumazione straordinaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, con un ri-confezionamento del feretro, nei termini dell’art. 30.
I punti che paiono rilevanti sono:
(a) la differenza tra esumazione ed estumulazione, nonché
(b) il fatto che l’inadempimento all’obbligo “contrattuale” di costruzione, entro i termini dati, viene ad incidere sul fatto che la concessione “venga meno” per il proprio carattere di perpetuità.
Si tratta di un caso in cui l’inadempimento ha costituito una condizione di decadenza, termine che ci parrebbe maggiormente proprio che non quello di “venire meno”.
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