Il Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2023, n. 10540 (reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE) si è pronunciato, per l’ennesima volta, sulla portata del vincolo di inedificabilità all’interno della zona di rispetto cimiteriale, da cui deriva, anche, l’assenza di condizioni per un’eventuale sanatoria di violazioni edilizie, ri-affermando, anche qui per l’ennesima volta, che questo vincolo sia indipendente, autonomo e distinto dalle norme degli strumenti urbanistici.
Se tutto fosse riconducibile a queste considerazioni non vi sarebbe molto da aggiungere. La particolarità della pronuncia sta nel fatto che la parte ricorrente ha fatto ricorso, tra le altre argomentazioni, anche ad un’affermazione subdola, in qualche modo maliziosa (spesso i patrocinatori dei ricorrenti ricorrono ad argomentazioni… “tirate”, ma ciò rientra nel loro campo di attività), consistente nel fatto di affermare come l’art. 338 T.U.LL.SS. faccia riferimento ai “centri abitati” (e qui, semmai, sarebbero interessanti approfondimenti sull’individuazione dei “centri abitati” dal momento che la norma de quo, del 1934, nulla specifica (ad esempio, nell’art. 3, comma 1, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130, che, molto opportunamente individua una definizione di “centri abitati”, al fine per cui quest’ultima è predisposta), traendone la conseguenza che il vincolo di inedificabilità anzidetto non si riferisca ai fabbricati sparsi, ritenendo che la la presenza di alcuni edifici all’interno della zone di rispetto cimiteriale non comporti di per sé una violazione della distanza minima dai “centri abitati”,
L’asserzione sembra voler tendere a rimuovere un altro principio, reiteratamente quanto consolidamente affermato dal Consiglio di Stato, in più Sezioni (ed innumerevoli sentenze), per cui il vincolo d’inedificabilità ha natura di assolutezza, posto per legge, la quale, nel disporre per ragioni igienico sanitarie il limite di 200 m. dai “centri abitati” e il vincolo dell’inedificabilità assoluta nei riguardi dei cimiteri, l’art. 338 T.U.LL.SS., ha inteso riferirsi al perimetro esterno di questi ultimi, senz’ulteriore criterio di misurazione.
Per cui, in base all’inequivoco disposto dell’art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47, non è possibile la sanatoria di un manufatto edilizio abusivamente costruito all’interno di tale fascia di rispetto, se il vincolo sia preesistente (Cons. Stato, sez. V, 23/08/2000, n. 4574).