Tumulazioni e la questione del libero accesso al loculo.

L’art. 76, 3 d.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m., prevede, come largamente noto, che ogni loculo debba avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro, prescrizione, anche costruttiva, che va correlata a quella del precedente comma 1 per la quale ogni feretro debba essere posto in loculo (comunque denominato o denominabile) separato dagli altri. Si tratta di una previsione abbastanza consolidata e molto risalente nel tempo (salvo che (art. 63 R.D. 11/1/1891, n. 42) si usava il termine “nicchia” e comunque “per un solo cadavere”).
Il TAR Basilicata, Sez. I, 27 aprile 2020, n. 252 (reperibile nella sezione SENTENZE per gli Abbonati PREMIUM), è stato chiamato ad affrontare la questione in una situazione in cui il comune, con norma regolamentare (art. 116, comma 6, 3° periodo, Cost.) aveva previsto che lo spazio per il libero accesso del feretro ai singoli loculi dovesse essere all’interno dell’area di concessione senza invadere spazi di fruizione comune quali (es.) viali cimiteriali od altro, con la conseguenza di una limitazione delle situazioni in cui poter utilizzare dati posti feretro a sistema di tumulazione. E’ presumibile, dal contesto, che in passato fosse stata data una diversa impostazione, consentendo di utilizzare anche spazi di uso comune, o generale, di modo ché i concessionari avevano potuto materialmente realizzare manufatti di maggiore capienza (es.: con la realizzazione di loculi ipogei). Apparentemente, la scelta del comune produce affetti limitativi (se questa fosse stata la prassi del passato), ma non è illogica, dovendosi – sempre – dare la priorità alle esigenze della generalità delle persone che fruiscono del cimitero, rispetto alle posizioni “particolari”, “private” le quali trovano titolarità nell’atto di concessione e, ovviamente, nell’oggetto (anche spaziale) della concessione (art. 823 C.C.): quando oggetto di concessione sia l’area (o, meglio, porzione di area) cimiteriale (art. 90 d.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.) è implicito che il concessionario non abbia titolo “particolare” per utilizzare, ai propri fini, parti comuni di fruizione generale. Andrebbe aggiunto altresì come semmai sarebbe illogico il contrario, dal momento che il concessionario di sepolcri privati nel cimitero (Capo XVIII d.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.) è tenuto a sostenere anche gli oneri gestionali che sono collegati alla prestazione del servizi cimiteriale all’intera collettività, comunità locale, in condizioni di pari trattamento con ogni altro utilizzatore del cimitero; altrimenti, si avrebbe che il vantaggio di disporre di un sepolcro privato comporterebbe un del tutto indebito (e, per questo, ingiusto (art.  2041 C.C.)) vantaggio aggiuntivo.
Da ciò non si può trarre la conclusione che quest’impostazione, in sede di regolamento comunale, sia in qualche modo assoluta, poiché la fonte regolamentare potrebbe anche  optare per una soluzione diversa, consentendo  che le operazioni di accesso al loculo avvengano anche, qualora  strettamente necessario, attraverso un’occupazione, temporanea, di aree esterne a quella in concessione, cosa che richiederebbe sia il previo  versamento di un corrispettivo per l’autorizzazione all’occupazione temporanea, sia di un   canone  per tale occupazione, sia  un obbligo  del ripristino della situazione <i>quo ante</i>, obbligo  subordinato ad un deposito  cauzionale  infruttifero, da svicolare solo una volta accertato l’effettiva messia in pristino dell’area temporaneamente fatta oggetto dell’occupazione temporanea.
Anche se di scarso rilievo nel suo complesso, la sopra ricordata pronuncia afferma un’ulteriore ovvietà, quella per cui il diritto acquisito dai titolari delle concessioni cimiteriali perpetue consiste nella non applicazione di un termine a tali concessioni cimiteriali, ma non anche nella permanente facoltà da parte dei titolari di tali concessioni di continuare scavare, per ogni seppellimento, i viali del cimitero, cioè di fruire di parti comuni dell’impianto cimiteriale per finalità “private”, “particolari”.

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Sereno Scolaro

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