Alcuni temi riguardanti concessioni cimiteriali pregresse.

Il fatto che, in materia di concessioni cimiteriali e, in particolare, dell’esercizio del loro diritto d’uso, valga il principio per cui debba farsi riferimento al sistema di regolazione operante al momento del sorgere della concessione, non potendo il rapporto giuridico sorto con il regolare atto di concessione essere oggetto di modificazione, né per accordo tra le parti, né per atti unilaterali, la giurisprudenza segnala comportamenti, per così dire, “geo-localizzati”.
Per altro, va preliminarmente considerato come l’anzidetto principio, per essere intaccato, richiederebbe norma di fonte primaria (legge od atto avente forza di legge), oltretutto precisandosi che, vertendosi in materia di ordinamento civile, si tratterebbe di legge statale, in applicazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost., cosicché un’eventuale norma di rango primario adottata da livelli di governo, titolari di potestà legislativa (richiedendosi norma di rango primario un’eventuale fonte di rango secondario (regolamento) sarebbe del tutto inidonea, quanto inefficace, sotto questo profilo), sarebbe esposta a vizio di illegittimità costituzionale, vizio sollevabile anche in sede giudiziale, in un’eventuale azione a tutela di diritti soggettivi formatisi con il regolare atto di concessione.
Il principio sopra ricordato può emergere sulle caratteristiche di durata della concessione cimiteriale (es.: quando si considerino concessioni cimiteriali a tempo determinato eccedenti i 99 anni (art. 92, comma 2 dPR 10 settembre 1990, n. 285 (e, prima, art. 93, comma 2 dPR 21 ottobre 1975, n. 803), oppure concessioni cimiteriali a tempo indeterminato, c.d. perpetue, indifferentemente dal fatto che il regolare atto di concessione (unitamente al Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente all’epoca della sua formazione) qualifichi espressamente una durata perpetua o abbia fatto ricorso ad espressioni aventi, nella sostanza, la medesima caratterizzazione, ma dovendosi escludere che una perpetuità possa considerarsi sussistente, e provata, dalla sola epoca di datazione del regolare atto di concessione), oppure, ancora, allorquando si pretenda di esercitare, attorno ai diritti sorgenti dal regolare atto di concessione, atti di disposizione, oggi non più ammissibili.
In particolare, attorno a queste ultime fattispecie,  si registra quella “geo-localizzazione”, cui è stato fatto in precedenza cenno, dal momento che i contenziosi in proposito si registrano prevalentemente, quando non esclusivamente, presso TAR aventi localizzazione in precise e ben delimitate aree del paese.
La Suprema Corte di Cassazione ha, in più riprese, costantemente riconosciuto che il diritto di sepolcro (quale diritto primario di sepolcro) abbia natura di diritto reale, con quanto ne consegua, anche per gli atti di disposizione. Per altro, fino a che vigente l’art. 71, commi 2 e 3 R.D. 21 ottobre 1942, n. 1880, questa norma prevedeva modalità, e condizioni (e procedimenti costitutivi dell’efficacia) così come effetti, di una tale legittimazione a disporre del diritto di sepolcro, che erano tutt’altro che di piena ed incondizionata disponibilità.
Per altro, non va dimenticato anche come, in materia, si avesse, di norma, un duplice rapporto, quello intercorrente tra concedente (comune) e concessionario, nonché quello tra concessionario e terzi; a cioè si aggiunga, ed aggiunge, il rapporto conseguente all'”oggetto” della concessione, di norma dato dalla costituzione di un diritto d’uso su porzione di area cimiteriale, ai fini dell’erezione di sepolcri privati nei cimiteri, cosa che si differenziava dal manufatto eretto sull’area, che, fin tanto ché durava la concessione, conservava tutte le caratteristiche di bene privato.
In proposito, non guasta ricordare altresì come l’art. 71, comma 1 R.D. 21 ottobre 1942, n. 1880 prevedesse che il diritto di uso delle sepolture private fosse riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia (trascurando, qui, l’ipotesi delle conssioni fatte ad enti, ma, anche, quella delle concessioni aventi ad “oggetto” non l’area, ma il mero diritto d’uso di sepolcri già costruiti dal comune, laddove non si aveva altro che la concessione del diritto d’uso). Questa riserva del diritto d’uso presenta natura non patrimoniale, quanto personale, se non perfino personalissima, essendo incardinata nell’appartenenza alla famiglia. Si tratta di un’appartenenza che non ha natura reale (in senso giuridico), meno ancora patrimoniale, essendo data dalla sussistenza di rapporti giuridici, quali il coniugio (e, oggi, istituti assimilati), la parentela (artt. 74-77 C.C.), l’affinità (art. 78 C.C.). Si tratta di rapporti “forti”, tanto da dover considerare come non vengano  meno neppure nei, fortunatamente, rari casi d’indegnità a succedere (artt. 463-466 C.C.), cosa che consente di ricordare come la successione abbia, al contrario, natura patrimoniale (e come, ai fini del diritto di sepolcro, sia improprio utilizzare il termine di “erede”, salvo che nei casi di sepolcri sorti, o divenuti, ereditari, poiché la qualità di erede non attiene all’appartenenza alla famiglia, anche quando possa esservi sovrapposizione).

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Sereno Scolaro

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