Le prassi variamente, qui o là, in uso in materia di estumulazioni possono, a volte, far perdere di vista quelle che dovrebbero essere le procedure ordinarie e “normali”.
“Normali” dal momento che queste non escludono che possano esservi situazioni diverse, come (e.g.) quelle considerate all’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Per questo, si fa richiamo alla sentenza del TAR Sicilia, sede distaccata di Catania, Sez. III, 6 aprile 2021, n. 1053 (reperibile per gli Abbonati PREMIUM alla Sezione SENTENZE), con la quale la decisione di rigetto di un ricorso avverso ad un diniego ,richiesta di creazione di un ossario all’interno della sepoltura in concessione (sorta nel 2001), è stata argomentata attraverso un’analisi puntuale delle condizioni di ammissibilità per procedere all’estumulazione, individuando con cura le diverse disposizioni operanti in materia.
In qualche modo, questa pronuncia, in sé non innovativa (rispetto alle norme), costituisce una “lezioncina” linda, lineare e normativamente sostenuta di quelle che dovrebbero essere le procedure, “dovrebbero essere” dal momento che non sempre queste sono tenute presenti e, a volte, anche soggette a “distorsioni” in sede di “prassi” localmente seguite, seppure queste ultime possano mirare a realizzare obiettivi ritenuti, sotto il profilo della gestione, maggiormente congrui.
A questo punto, sembrerebbe importante approfondire, anche attraverso un adeguato ed opportuno sistema regolamentare, quanto l’esercizio della potestà regolamentare dei comuni (art. 117, comma 6, 3° periodo Cost. (non senza richiamare il precedente art. 114) possa essere “strumento” per risolvere ad aspetti pertinenti alla gestione (razionale, efficiente, efficace ed economica), di quell'”impianto” che porta il nome di cimitero e la cui funzione è volta al soddisfacimento di necessità della comunità locale.