Perpetuità e perplessità

La pronuncia del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 luglio 2022, n. 1303 (per gli Abbonati PREMIUM REPERIBILE nella Sezione SENTENZE) è ineccepibile sulla decisione finale, ma solleva perplessità sulle argomentazioni cui ricorre per motivare questa.
Infatti, si richiama “giurisprudenza consolidata”, che non lo è ancora del tutto, ma segnala una linea di tendenza che si sta orientando in una direzione meno assoluta rispetto a precedenti indirizzi ermeneutici in materia di perpetuità nelle concessioni cimiteriali.
È ben vero che il carattere delle perpetuità (fino a che sia stato ammissibile) presentava risvolti la cui criticità è emersa successivamente al sorgere di questa tipologia di concessioni cimiteriali, tanto da potersi giudicare perfino tardiva l’introduzione di norme che ne portavano, per il futuro, il superamento, ma questo non lascia molti spazi ad interventi che incidono su diritti soggettivi perfetti, risultanti da atti legittimi (nel momento in cui sono stati formati).
Convince meno l’assunto secondo cui “Una concessione perpetua cimiteriale non è intangibile ed irreversibile e può essere trasformata, in presenza di condizioni tassativamente stabilite dalla legge, a tempo determinato a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, stante il principio di irretroattività degli atti amministrativi a contenuto regolamentare” (Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 10 settembre 2020, n. 762), in quanto non sembra tenere conto che la previsione della perpetuità era un’opzione legittima (nel passato) e ha dato luogo alla costituzione di un rapporto giuridico (allora) legittimo e tale da far sorgere una posizione giuridica ben precisa, che potrebbe essere “intaccata” unicamente da norma di rango primario (legge).
È questa la criticità maggiore con cui si devono fare i conti. Con quella formulazione, sembra ammettersi che lo strumento del Regolamento comunale di polizia mortuaria sia legittimato a modificare profondamente rapporti giuridici in loro stessi perfetti.
Dato che l’atto di concessione costituisce lex specialis del rapporto giuridico di concessione cimiteriale, non pare che una norma regolamentare, comunale, possa prestarsi ad una trasformazione.
Vi è qui sia una questione di “gerarchia” tra le fonti del diritto, sia una questione se, e quanto, quest’impostazione possa rientrare nell’alveo dell’esercizio della potestà regolamentare dei comuni, tanto più che questi aspetti risultano chiaramente attenere alla materia dell'”ordinamento civile“, materia pertinente alla potestà legislativa – esclusiva – dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.).
Da un lato si comprende come in molte realtà, la presenza di concessioni cimiteriali rilasciate in perpetuo sia, con evidenza sempre maggiore, fattore di criticità, sotto più profili (non ultimo quello conseguente alle modifiche nel tempo intervenute sulle strutture familiari), ma la tentazione di introdurre strumenti, meramente amministrativi, per trasformare rapporti giuridici determinanti posizioni soggettive specifiche, non è – ancora – un “percorso” suggeribile, difettando delle condizioni (di legge!) che sarebbero necessarie.
Il fatto che la giurisprudenza amministrativa stia dando plurimi segnali verso una data impostazione, non sembra ancora essere così consolidata, men che meno decisiva, da suggerire (purtroppo) cautele e attenzione.
Sono sempre da evitare operazioni suggerite da esigenze contingenti, per quanto queste siano (o, appaiano essere) fondate.

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Sereno Scolaro

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