Non sempre si può convenire o, almeno, non del tutto

Non sempre si può convenire o, almeno, non del tutto: si tratta di una considerazione che va riferita alla pronuncia del TAR Lazio, Latina, Sez. I, 23 aprile 2022, n. 366, reperibile nella Sezione SENTENZE per gli Abbonati PREMIUM, che può essere massimata: “Non esiste alcuna norma che imponga che un’istanza volta a dare esecuzione alla volontà acclarata del de cuius di essere sepolto in un determinato luogo debba essere presentata unitariamente da tutti gli eredi.
L’affermazione è anche condivisibile se la si assume in relazione all’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., magari anche estendendola alle diverse scelte che possano farsi in materia di uso di questo o quello dei sepolcri e/o delle pratiche funerarie, assunte in via generica.
Ma si potrebbe anche dire che tutto il citato Regolamento di polizia mortuaria (salvo che per un solo aspetto!) non dice nulla in proposito.
L’aspetto che, apparentemente, fa eccezione è quello delle scelte in materia di cremazione, cioè all’art. 79 (e per altri aspetti conseguenti a questa, l’art. 80, comma 6 (con un cenno ad indeterminati “familiari del defunto”), disposizione che porta a doversi coordinare anche con gli artt. 2 e 3, comma 1, lett. b), n. 3 e lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130 (magari anche con un cenno all’art. 3, comma 4 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254).
Si potrebbe quindi affermare che per la “scelta” di pratiche funerarie diverse dalla cremazione (anzi, diverse da quelle qui richiamate, cioé per l’inumazione oppure per la tumulazione e, a valle, sul “sito” di destinazione del feretro (o spoglie mortali, per essere maggiormente estensivi) non vi sia alcuno che debba/possa decidere!
Ovviamente, ciò non risponde a verità dato che vi sarà pur sempre qualcuno che assumerà delle decisioni e, si aggiunge, qualcuno legittimato a farlo.
La questione &eagrave; altra, nel senso che nei casi di inumazione o di tumulazione non vi è una disposizione normativa strutturata e predeterminata.
Ma anche nei casi sopracitati, ruotanti attorno alla pratica della cremazione e delle destinazioni delle ceneri, le norme poste non sono formulate in modo accidentale, ma sono in qualche modo il portato di un’elaborazione giurisprudenziale, costante ed uniforme, in materia di legittimazione alla disposizione del corpo e delle spoglie mortali, cosa che vale in via generale con riguardo all’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e relativamente alla “cremazione di cadaveri” (in termini di norme speciali (o specifiche?) per questa) dalle norme sopra ricordate della L. 30 marzo 2001, n. 130.
Questa elaborazione giurisprudenziale ha individuato i soggetti che hanno titolo di disporre del corpo della persona defunta e delle spoglie mortali, individuando in primis la persona defunta stessa (ovviamente, fin tantoché in vita), quindi il coniuge (o persona a questi assimilata, ai sensi dell’art. 1, comma 20 L. 20 maggio 2016, n. 76 – e non certo la persona considerata dai commi da 36 a 67 di quest’ultima disposizione), o, in difetto di questi, dal parente nel più prossimo grado (conta il grado, non la linea sia essa ascendente o discendente, oppure diretta o collaterale) e, quando vi siano più parenti nel maggior grado di prossimità, tutti costoro (previsione questa “attenuata” con ricorso alla maggioranza assoluta, nel caso di “cremazione di cadavere”, ma non per altre scelte).
Ora, anche se questa impostazione non sia, formalmente, esplicitata in norme specifiche per le diverse pratiche funerarie, ciò non di meno costituisce un principio non proprio derogabile.
Ciò potrebbe far sorgere una questione ulteriore nella situazione dell’art. 3, comma 4 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, nel caso in cui la “persona amputata” venga a decedere, nel senso di far sorgere la domanda se, dopo la sua morte, le altre persone aventi titolo a disporre del corpo e delle spoglie mortali siano legittimate a dettare disposizioni per una qualche destinazione dell’arto amputato (es.: ri-collocarlo nel medesimo sito in cui sia collocato il feretro, oppure la richiesta di cremazione unitamente al feretro), questione che potrebbe risolversi empiricamente ad aderendo ad un approccio che veda l’arto amputato come una parte di un tutto.
La questione, apparentemente di semplice soluzione (e di buon senso e rispetto per le volontà delle persone) non potrebbe trascurare di tenere opportunamente presente come la 3^ Sezione della CEDU, nel caso 55098/10, Zvereva (2) v. Russia, del 28 gennaio 2016, in un caso per molti versi abbastanza simile a quello da cui si è qui partiti, abbia ritenuto che determinati diritti siano: “of an eminently personal and non-transferable nature“, in qualche modo quelli che si denominano “diritti personalissimi”, per cui si potrebbe argomentare una non legittimazione in capo a persone diverse da quella amputata.
Se sia condivisibile che la qualità di erede non fa acquisire diritti personalissimi, quali il titolo a disporre delle spoglie mortali, occorre, tuttavia, non sottovalutare che le altre persone legittimate a disporre delle spoglie mortali (oltretutto con una graduazione per cui chi precede nell’ordine esclude chi ne segua) non esercita un diritto personalissimo del defunto, ma un, Sinceramente, estendere questa logica anche agli atti di destinazione degli arti amputati parrebbe poco condivisibile, ritenendo, come già anticipato, maggiormente coerente l’impostazione per cui le persone legittimate a compiere atti di disposizioni delle spoglie mortali possano provvedervi, a maggior ragione se si consideri come ciò appare maggiormente (se non del tutto) rispettoso della volontà della persona defunta (che si presume oltretutto avrebbe ben preferito non essere amputata …).

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Sereno Scolaro

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