Ma quanto dura il vincolo d’inedificabilità cimiteriale?

Probabilmente non vi sono, almeno in termini di frequenza, grandi occasioni per prendere in considerazione la durata del vincolo d’inedificabilità cimiteriale, specie se lo si raffronti con le frequenze in cui vi sono le condizioni per dibattere sulla sua misura, sulle condizioni per eventuali riduzioni, sui limiti comunque non derogabili.
Questa rarefazione della casistica deriva in larga parte dal fatto che altrettanto infrequente è l’eventualità che venga deliberata la soppressione di un cimitero, sia per i legami, anche di ordine simbolico, che questo rappresenta con la popolazione ed il territorio, sia per il fatto che la soppressione di un cimitero comporta – comunque – una serie di onerosità che si collocano, ben che vada, su almeno quattro “mandati amministrativi”, per cui gli effetti si proiettano decisamente in là nel tempo.
Una situazione di questa natura è stata affrontata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4668, reperibile, per gli Abbonati PREMIUM, nella Sezione SENTENZE, dove, tra l’altro, vi erano state vicende non lineari, come una soppressione, una episodica tumulazione in sepolcro privato, un successivo ripristino delle funzionalità cimiteriali come conseguenza di una probabile differente valutazione.
Nella vicenda le parti private hanno correttamente (anche se ciò non è stato esaustivo) ricordata la previsione dell’art. 97, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., che prevede un periodo di pace (chiamiamolo così, anche ricordando definizioni presenti anche nello standard EN CEN UNI 15017:2019, ma già presenti nella versione precedente) cui il Consiglio di Stato non ha omesso, anzi, di fare richiamo anche al comma 2 del citato art. 97. Con la conseguenza che è l’effettuazione di queste operazioni (spesso chiamate col termine di “bonifica”) che viene a cessare la funzione cimiteriale del cimitero dichiarato soppresso e, correlativamente, anche il vincolo cui è assoggettata la relativa fascia di rispetto.
Ma, volendo essere precisi, si dovrebbe considerare anche quanto riguardi il successivo art. 98 (ed art. 99) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., cioè gli effetti della soppressione del cimitero per quanto riguarda eventuali sepolcri privati (Capo XVIII stesso D.P.R.) che eventualmente si trovino all’interno del cimitero soppresso, per cui, ragionevolmente, la cessazione della funzione cimiteriale (e la connessa cessazione del vincolo d’inedificabilità) dovrebbe considerarsi una volta completate le operazioni di eventuale/possibile trasferimento anche di questi sepolcri.

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