Ma quanto dura il vincolo d’inedificabilità cimiteriale?

Probabilmente non vi sono, almeno in termini di frequenza, grandi occasioni per prendere in considerazione la durata del vincolo d’inedificabilità cimiteriale.
Specie se lo si raffronti con le frequenze in cui vi sono le condizioni per dibattere sulla sua misura, sulle condizioni per eventuali riduzioni, sui limiti comunque non derogabili.
La rarefazione della casistica deriva in larga parte dal fatto che altrettanto infrequente è l’eventualità che si deliberi la soppressione di un cimitero.
Questo sia per i legami, anche di ordine simbolico, che esso rappresenta con la popolazione ed il territorio.
Ma anche per il fatto che la soppressione di un cimitero comporta una serie di onerosità che si collocano, ben che vada, su quattro “mandati amministrativi”, i cui effetti si proiettano decisamente in là nel tempo.
Una situazione di questa natura è presente nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4668, reperibile, per gli Abbonati PREMIUM, nella Sezione SENTENZE.
Nel caso sono presenti vicende non lineari, come una soppressione, una episodica tumulazione in sepolcro privato, un successivo ripristino delle funzionalità cimiteriali, conseguenza di una differente valutazione.
Nella vicenda le parti private hanno correttamente (anche se ciò non è stato esaustivo) ricordata la previsione dell’art. 97, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Esso prevede un periodo di pace (chiamiamolo così, ricordando definizioni presenti nello standard EN CEN UNI 15017:2019 e già nella versione precedente) cui il Consiglio di Stato non omette di fare richiamo anche al comma 2 del citato art. 97.
Con la conseguenza che è con l’effettuazione di queste operazioni (spesso chiamate “bonifica”) che viene a cessare la funzione cimiteriale del cimitero dichiarato soppresso e, correlativamente, il vincolo della relativa fascia di rispetto.
Ma, volendo essere precisi, si dovrebbe considerare anche quanto riguardi il successivo art. 98 (ed art. 99) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Vale a dire, gli effetti della soppressione del cimitero per gli eventuali sepolcri privati (Capo XVIII stesso D.P.R.) che si trovino all’interno del cimitero soppresso.
Per cui, ragionevolmente, la cessazione della funzione cimiteriale (e del vincolo d’inedificabilità) dovrebbe considerarsi una volta completate le operazioni di trasferimento di questi sepolcri.

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