Una delle tematiche che spesso interessano la giustizia amministrativa è quella sulla portata degli effetti delle zone (o, fasce) di rispetto cimiteriale, in particolare allorquando interessate ad istanza di sanatoria di pregresse costruzioni abusive (tecnicamente: realizzate sine titulo.
Non sono mancate situazioni in cui la questione della sanatoria di costruzioni illegittimamente realizzate all’interno delle zone di rispetto cimiteriale si sono sovrapposte a vincoli d’inedificabilità fondati su altre motivazioni, come (es.) il vincolo archeologico (come avvenuto a Pompei), vincolo che ha indotto il comune a modificare i programmi di ampliamento del cimitero, orientandosi in altra direzione e, con questo, determinando una diversa perimetrazione della zona di rispetto cimiteriale (in cui, nella fattispecie, insistevano parimenti costruzioni abusive, per le quali era stata richiesta la sanatoria).
Una pronuncia del tutto importante, tanto da poter costituire parametro di riferimento, è stata quella del Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1164, di seguito richiamata anche dalle sentenza dal n. 2407 al n. 2417 della Sez. IV del Consiglio di Stato datate 23 aprile 2018 che ha riassunto, per così dire, la portata degli effetti del vincolo d’inedificabilità cimiteriale nei seguenti termini:
<< a >> il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici;
<< b >> il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale;
<< c >> il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.
Va ricordato come il termine “confomativo” attenga alle prescrizioni e/o vincoli che comportino limitazioni legali della proprietà, assoggettando il bene ad un determinato regime giuridico e limitando le facoltà inerenti alla posizione proprietaria in conformità alla naturale struttura del bene.