Il Consiglio di Stato (Sez. V, 19 luglio 2018, n. 4401) era stato richiesto di pronunciarsi, tra gli altri, su di una questione che appare interessante, cioè quella se l’accoglimento di un’urna cineraria in un sepolcro privato nei cimiteri “occupi”, o meno, un posto. Peccato che, per motivi procedimentali, il giudice amministrativo di 2° grado non abbia potuto esprimersi in proposito, per il fatto che, in sede di reclamo, non possono sollevarsi questioni nuove, rispetto a quelle poste ad oggetto del petitum di 1° grado (o, almeno, ad eccezioni sollevate in quella sede).
L’art. 93, comma 1 dPR 10 settembre 1990, n. 285 conclude con il periodo: “in ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro e il successivo art. 94, comma 2 dispone” “2. Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.”. La capienza quindi diventa un limite oggettivo, la cui “dimensione” viene determinata (pre-determinata) fin dall’approvazione del progetto di costruzione del sepolcro.
Il tutto appare abbastanza chiaro, quanto meno fino a che il sepolcro accolga feretri (oltretutto, ipotizzando che il sopra citato art. 94, comma 2 abbia utilizzato il termine “salme” quale sostanzialmente sinonimo di “feretro”). Ma non sempre è così, dal momento che potrebbero trovare accoglimento anche cassette ossario ed urne cinerarie, queste ultime sempre maggiormente frequenti, stante la progressione di crescita al ricorso alla pratica funeraria della cremazione.
Ciò porta a richiamare anche l’indirizzo esplicitato nella circolare del Ministero della salute n. 24 del 24 giugno 1993, che (Punto 13.3] prevede: “13.3. E’ consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.”.
In via interpretativa, se ne può ricavare che la “capienza”, quella pre-determinata già in sede di approvazione del progetto di costruzione, possa essere “letta” come riferita al numero dei feretri accoglibili nel sepolcro, mentre per le cassette ossario e per le urne cinerarie il solo limite assumibile rimanga quello dello spazio, in senso fisico, di volume disponibile: si pensi all’ipotesi, frequente, del loculo singolo (monoposto), dove la “capienza” è, ovviamente, per un solo posto, mentre questo indirizzo porta a consentire l’accoglimento anche di altri “contenitori” (nella specie, cassette ossario e/o urne cinerarie). Se si trasla questa esemplificazione dal sepolcro monoposto ai sepolcri pluriposto, l’interpretazione conserva la sua sostenibilità.
Voglio vedere dove sono le nostre firme per far sì che sia nel funerario le pretendo di vedere il foglio delle nostre firme alla polizia mortuaria
x Corinna
non c’è bisogno di alcuna firma per la dispersione nel cinerario comune di ceneri (ma anche di ossa) se al termine di una concessione un familiare avente titolo non chiede una destinazione diversa.
Noi non abbiamo chiesto che le ceneri di mia madre andassero al contrario comune avevamo detto del rinnovo della celetta per le ceneri io non ho ricevuto nessun bollettino per il rinnovo della celetta delle ceneri loro mi devono mandare il bollettino di rinnovo perché io non ho dato ne io ne mio padre disposizioni al itinerario comune delle ceneri di mia madre faro denuncia perché non abbiamo firmato nulla riguardanti il cineraria comune per le ceneri di mia madre in tanto cio siamo io e mio padre quindi io sono parente di primo grado essendo la figlia potevate contattare direttamente me essendo la figlia voglio vedere dove e stato firmato che finita nel itinerario comune fattemi vedere il foglio dove ci sono le firme
x Corinna
signora, se prima dello scadere di una concessione di uso di una celletta che contiene urna cineraria lei non chiede il rinnovo, l’urna cineraria viene versata in cinerario comune. Queste sono le regole. E, di norma, non è nemmeno previsto che sia cura del Comune chiederle se vuole rinnovare la concessione o meno. Diventa un obbligo del comune solo se è previsto come obbligo dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
X Corinna,
gli atti di disposizione sulle ceneri, concretano l’esercizio di diritti personalissimi, imprescrittibili ed assoluti, sempre all’interno di un odinamento giuridico il più possibile efficace ed efficiente.
Il cinerario comune è la destinazione di default per le ceneri, quando non richieste per una sistemazione diversa, come potrebbe esser la tumulazione in cimitero – ad esempio-.
Attenzione, però, l’inerzia nell’azione (vi è – di norma – un tempo massimo entro cui provvedere) è per certi versi assimilabile al disinteresse e, rilevato incontrovertibilmente quest’ultimo, se provvede d’ufficio il gestore del cimitero le ceneri saranno OBBLIGATORIAMENTE avviate, in forma anonima, massiva, promiscua ed indistinta al cinerario comune.
Non e vero che non sono interessata alle ceneri di mia madre siete voi che non mi avete mandato i bollettini per il rinnovo e non abbiamo firmato nulla per farla mettere nel itinerario comune adesso mi restituite le ceneri di mia madre che le porto a casa
x Corinna
meglio chiarire che questo è semplicemente un sito web dove si tratta della normativa e della gestione cimiteriale, funebre e della cremazione.
E’ una redazione, come lo è una qualunque redazione di un giornale su carta stampata o digitale. NON gestiamo alcun cimitero. Non abbiamo alcuna impresa funebre. Non svolgiamo attività autorizzatoria comunale.
Per cui non possiamo restituire ceneri di cui non abbiamo mai saputo nulla. Si rivolga a chi gestisce il cimitero del luogo di sepoltura di sua madre e, se proverà la richiesta di affidamento domiciliare di urna e se sarà autorizzata potrà avere queste ceneri.
Chiedo che divenga restituita le ceneri di mia madre non avete il diritto di metterle nel funerario comune io sono la figlia capito ho parte la denuncia chiaro