A volte vi è stata discussione sul fatto che l’art. 92, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., faccia menzione delle concessioni cimiteriali rilasciate prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 di durata eventualmente eccedente i 99 anni, senza fare cenno alle concessioni altrettanto precedenti rilasciate in perpetuo, in funzione dell’eventuale (se ne sussistano le condizioni) revocabilità.
In proposito vi è ormai abbondante giurisprudenza amministrativa, sostanzialmente consolidata, nel cui solco viene ad aggiungersene altra, quella del Consiglio di Stato, Sez. V, 26 settembre 2022, n, 8248 (usualmente reperibile per gli Abbonati PREMIUM alla Sezione SENTENZE), dalla quale possono trarsi 2 massime:
I. Il fatto che l’art. 92, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. non menzioni tra le concessioni revocabili quelle perpetue, non significa per ciò solo che il Legislatore abbia inteso implicitamente escludere la loro trasformabilità in concessioni temporanee, ovvero la loro revocabilità. Al contrario, il fatto che con l’art. 92 il Legislatore si sia limitato a disciplinare la revoca delle concessioni demaniali di durata eventualmente eccedente i 99 anni, porta questo Collegio a ritenere che per le concessioni cimiteriali c.d. perpetue non possano che valere i principi generali in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi (Cfr.: Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 10 settembre 2020, n. 762). Né, comunque, potrebbe dirsi altrimenti, dal momento che, diversamente opinando, si dovrebbe giungere alla conclusione per cui la Pubblica Amministrazione potrebbe cedere definitivamente ai privati aree di natura demaniale.
II. Una volta costituito il rapporto concessorio, questo è comunque assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio dello ius sepulchri, non essendo pertinente il richiamo al principio dell’art. 11 Preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall’amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, bensì detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti (Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5296).
Si può anche comprendere la posizione delle persone direttamente interessate, ma non può ignorarsi come i beni soggetti al regime dei beni demaniali non siano suscettibili ex se di alienazione, in quanto tale assoggettamento di qualifica come beni funzionali alle comunità locali in cui insistono.
Effettivamente “perpetuo” esprime un concetto assolutamente diverso da “tempo determinato”. Il diritto perpetuo va avanti nel tempo “verso” un futuro indeterminato, come significa la stessa parola scelta dal Legislatore, cioè di generazione in generazione finché sono in vita i discendenti della famiglia del fondatore che ne hanno diritto; quando poi la famiglia del fondatore che gode del diritto perpetuo si estingue, dalla data dell’ultimo discendente tumulato occorrono 50 anni (mi sembra) affinché il comune possa revocare la concessione cimiteriale. L’argomento da Voi affrontato è veramente di grande attualità, io ne so qualcosa perché me ne sono dovuta occupare improvvisamente per l’edicola funeraria di mio nonno materno fondata nel 1921, quando nel 2020 durante la pandemia di coronavirus il locale cimitero prese provvedimenti per fronteggiare l’aumento dei decessi covid in corso.
X Patrizia,
ovviamente senza volermi indebitamente intromettere nel proficuo carteggio ch’Ella sta intrattenendo con il Dr. Sereno Scolaro, mi sia permesso segnalare questo titolo:
https://www.funerali.org/cimiteri/le-cause-estintive-delle-concessioni-cimiteriali-labbandono-amministrativo-48539.html
Piccola facezia linguistica: dalle mie parti (Mo), Emilia-Romagna, specie in tempi già piuttosto risalenti di parlava di concessioni addirittura ETERNE, almeno nella vulgata popolare, specie tra i non addetti ai lavori. Dettaglio intrigante perchè essendo la nostra vita mortale determinata (purtroppo!) nello scorrere degli anni, riesce difficile all’intelletto umano una sorta di perenne excessus mentis cimiteriale, dove a forza di astrazione e molta fantasia interpretativa del reale, bisogna prefigurarsi almeno una dimensione metafisica, in cui proiettare la durata di un rapporto concessorio, teoricamente all’in-finito…un po’ più prosaico di quello leopardiano, ma pur sempre di vago ed indefinito stiamo dissertando. Molto più pragmatico, allora pensare davvero alle c.d. concessioni perpetue come tombe con scadenza non (pre)-determinata.
Ma PERPETUO viene dal latino perpètuus composto dalla particella PER indicante continuazione e PETUUS dal verbo PÈTO che significa “vado verso”. PERPETUO significa CHE VA O DURA SEMPRE, CHE NON CESSA MAI nella direzione del futuro.
Grazie per i Vostri sempre interessantissimi articoli.
Corretto. Aggiungo, anche, che “perpetuo” è differente di “tempo indeterminato”: questo secondo ha in sé una “non determinazione”, ma non esclude che, per qualche fattore, possa esservi un termine.