Le concessioni cimiteriali non sono “isole”.

Dopo le pronunce del Consiglio di Stato Sez. V, 6 ottobre 2018, n. 5746 e del TAR Campania, Napoli, Sez. I, 10 settembre 2018, n. 5436, il TAR Campania, Napoli, Sez. III, 28 gennaio 2019, n. 436 affronta nuovamente la questione degli oneri gravanti sui titolari di concessioni cimiteriali, in particolare dando rilievo a quelli che sono gli oneri per la gestione del cimitero o, se si vuole, alle spese afferenti alle parti comuni del cimitero, confermando come il comune, nel determinare il canone da applicare, possa (o, debba?) tenere conto dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondarie, delle spese derivanti dalle inumazioni dei defunti, dalla gestione dei rifiuti cimiteriali, ordinari e speciali, nonché – più in generale – delle spese per il personale cimiteriale oltre che delle spese per la manutenzione degli impianti, decidendo di far gravare – nell’esercizio del proprio potere discrezionale – i relativi costi – a partire dai costi delle urbanizzazioni primarie e secondarie – in particolare sulle concessioni dei suoli per le cappelle gentilizie, sul presupposto, forse opinabile ma non solo per questo illegittimo, che la concessione di lotti per costruirvi cappelle gentilizie “private” non rientri tra i servizi sociali che il comune è tenuto ad offrire alla collettività.
Si tratta di indirizzi interpretativi che (oltre ad avere precedente l’indicazione presente nell’art. 4, comma 2 D.M. (Interno) 1° luglio 2002, indirizzo che non potrebbe essere delimitato alla sola fattispecie colà indicata, afferendo a principi contabili di applicazione generale (e, nel contesto, a tutte le tipologie di concessioni cimiteriali)) che appaiono progressivamente oggetto di valutazione, anche in sede giurisprudenziale, orientativamente verso una generalizzazione, vieppiù esplicita, di criteri scarsamente derogabili, per quanto da “calibrare” caso per caso, con una debita razionalità, ed equilibrio, avendo – sempre – presenti i principi (non derogabili da parte delle pubbliche amministrazioni) affermati all’art. 97, comma 1 Cost.
Ne discende che le singole concessioni cimiteriali non sono “entità” ciascun isolata dalle altre, ma si inseriscono, individualmente, in un contesto – il cimitero – in cui non solo sono, o devono essere, assicurati servizi e prestazioni all’intera collettività locale, ma altresì di cui anche le concessioni cimiteriali, prese singolarmente, usufruiscono.
Si potrebbe ricordare come l’art. 11 DÉCRET IMPÉRIAL sur les Sépultures, fait au palais de Saint-Cloud, le 23 Prairial (1804) prevedesse:
11.- Les concessions ne seront néanmoins accordées qu’à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d’une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l’avis des conseils municipaux et la proposition des préfets“, affermando il principio, in Italia di seguito obliterato, per cui i sepolcri privati nei cimiteri (sed hoc id est ogni “allocazione cimiteriale diversa all’inumazione nei compi comuni) costituiscono non sono un’eccezione, per quanto ammessa, ma importano anche un certo quale “prezzo sociale”. L’obliterazione di questo principio, in Italia, è stimabilmente motivabile con un diverso assetto sociale successivamente rafforzatosi, ma ciò nulla toglie al fatto che le singole concessioni cimiteriali fruiscano necessariamente di servizi e prestazioni comuni alla collettività locale.

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Sereno Scolaro

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