La rilevanza del regolare atto di concessione.

L’art. 98 dPR 10/9/1990, n. 285 può essere poco tenuto presente e ciò a causa del fatto di trovare applicazione in situazioni abbastanza rare, come è l’ipotesi della soppressione di un cimitero. Ciò non ostante consente la messa a fuoco di alcuni aspetti: infatti, esso prevede (comma 1) che In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
So evidenzia quel: “… corrispondente in superficie, che va correlato alla previsione dell’art. 90, comma 1 dPR 10/9/1990, n. 285, con la conseguenza che altre tipologie di concessioni cimiteriali (es.: quelle aventi ad oggetto il diritto d’uso di manufatti) non godono di questo diritto in sede di realizzazione del nuovo cimitero, ma subiscono la sorte dell’art. 92, comma 2, 2° periodo stesso dPR 10/9/1990, n. 285.
Per altro, adeguata attenzione va posta, sempre in relazione all’art. 98 dPR 10/9/1990, n. 285, alla pre-condizione del regolare atto di concessione che costituisce una pre-condizione sine qua non, per l’operatività del sorgere del diritto così codificato. In proposito, appare utile richiamare la pronuncia del TAR Calabria, Sez. st. Reggio Calabria, 16 gennaio 2019, n. 34 (anche, per gli abbonati PREMIUM, nella sezione SENTENZE), con cui si è riaffermata, per l’ennesima volta, come la sussistenza di un atto di concessione costituisca elemento essenziale e non altrimenti surrogabile acciocché il concessionario possa reclamare un qualche titolo alla fruizione di porzione di area cimiteriale, e ciò a prescindere da ogni altra tipologia di atti posti in essere dal comune, anche quando questi assolvano a funzioni prodromiche alla realizzazione di un sepolcro privato nei cimiteri. Tutto ciò non è sufficiente, essendo essenziale la stipula (appunto) di un regolare atto di concessione. Non mancano, qui o là, casi in cui si registrino situazioni, spesso di fatto (o, anche, per malintese prassi nel passato), per cui difetti, per non essere stato formalizzato, un regolare atto di concessione, situazioni che, per quanto risalenti nel tempo, non ammettono/ammetterebbero rimedio, se non quello dell’accertamento giudiziale, con sentenza passata in giudicato, che tenga luogo all’atto di concessione mancante (cosa che, a certe condizioni, soffre di componenti che, specie per le persone in buona fede, possono apparire sproporzionate (anche quando non lo siano).

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Sereno Scolaro

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