Il Consiglio di Stato, Sez. I, 15 febbraio 2021, con parere n. 194 (reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE) pronunciato a riguardo di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal coniuge di persona defunta contro un atto comunale, che aveva opposto diniego ad una traslazione di feretro, sulla base di valutazioni di un fratello del defunto, ha “disegnato” con particolare chiarezza il consolidato principio interpretativo per cui costituisce affermazione, da tempo consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, quella secondo cui lo ius eligendi sepulchrum rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento mortis causa, ma può formare oggetto di un mandato post mortem exequendum, ovvero può essere inserito nel testamento (articolo 587, comma 2, c.c.).
Nel caso in cui la electio non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello ius coniugi sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successionis.
Non si tratta di formulazioni nuove, tutt’altro. Ma questo parere merita segnalazione per il fatto di formulare, con chiarezza ormai rara – verrebbe da dire: cristallina – tutta una serie di principi in materia di sepolcro, di scelta del sepolcro, di “chi decide”, di contenuto dei diversi diritti di sepolcro, ecc.