Il TAR Sicilia, Palermo, anche come conseguenza delle situazioni presenti nei cimiteri del capoluogo regionale, sta da tempo seguendo una linea interpretativa (ed, in parte, condivisa anche dai TAR Toscana e TAR Puglia, Lecce) per la quale qualifica la perpetuità (quando un tempo un tempo ammessa) nelle concessioni cimiteriali non assoluta, argomentando come l’assenza di un “termine finale” venga a costituire, sotto il profilo sostanziale, un’alienazione “occulta” e quindi in contrasto con l’assoggettamento dei cimiteri al regime dei beni demaniali.
Da ultimo, può citarsi la pronuncia del TAR Sicilia, Palermo, Sex. I, 2 settembre 2020, n. 1813, nonché TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 27 luglio 2020, n. 1606 (reperibili per gli Abbonati PREMIUM anche nella sezione SENTENZE), la prima delle quali presenta una particolarità, quella per cui il TAR, nell’aderire alla linea interpretativa che sostiene, non solo porta argomenti, ma “si copre le spalle” richiamando precedenti “avalli” da parte del giudice di appello (ex multis:C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 26 aprile 2019, n. 347), quasi a prevenire ogni possibile ricorso in appello.
La tesi non è così peregrina come possa di primo acchito apparire, ma va valutata, per quanto prudenzialmente.
La seconda distingue tra la tumulazione di salma e quella di cassetta ossario, distinzione che non sembra convincere del tutto, propendendosi per l’interpretazione per cui la fattispecie consideri la “fruizione” del sepolcro da parte di persona che ne abbia titolo, anche indipendentemente dallo “stato”, cioè orientandosi, in via interpretativa, per un’assimilazione tra tumulazione di feretro (termine meno equivoco rispetto a quello di salma e/o cadavere), oppure di cassetta ossario, oppure di urna cineraria, facendo prevalere la posizione giuridica del defunto rispetto al diritto di accoglimento nel sepolcro su altri aspetti, contingenti.