Pare interessante segnalare la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 gennaio 2004, n. 110 (reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE, ove è altresì reperibile l’antecedente pronuncia del T.A.R. ) relativa ad una controversia concernente un’edicola funeraria, sorta nel 1920, e divenuta (ma leggendola si noterà come siano mancati alcuni “passaggi”) di eredi, uno dei quali ha alienato il manufatto sepolcrale.
Gli elementi d’interesse attengono più aspetti. Già il T.A.R. ebbe a dare conto come la normativa nazionale prevalesse sulle norme regolamentari comunali, nella fattispecie per effetto del D.P.R. 21/10/1975, n. 803 col suo “superamento” dell’ammissibilità delle concessioni date in perpetuo.
Di maggiore interesse il fatto che, anche quando il diritto di sepolcro poteva essere oggetto di trasferimento a terzi, sia per atto inter vivos, sia mortis causa, questo trasferimento era sempre soggetto a provvedimento amministrativo di riconoscimento da parte del comune, quale titolare della demanialità dell’area, atto che costituiva (o, costituisce, per chi ritenga ancora applicabile quest’impostazione) condizione sine qua non per var valere un qualche diritto.
In terzo luogo, dalla pronuncia emerge anche la distinzione tra i diritti che riguardano il manufatto sepolcrale da un lato e il diritto di sepoltura, inteso come titolo di fruizione (cioè di accoglimento, a tempo debito, nel sepolcro), aspetti su cui non sempre vi è adeguata attenzione, confondendo l’oggetto (manufatto) con la funzione (sepoltura).
Vendere un manufatto edificato non comporta (almeno non propriamente) la cessione di una qualche appartenenza ad una data famiglia. Si tratta di aspetto che porta a richiamare, fino a che sia stato vigente, l’art. 71, comma 3 R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880 il quale prevedeva: “La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal comune all’originario titolare della concessione.”, per cui anche con la cessione, o trasmissione, del diritto d’uso non incideva sugli obblighi gravanti sul soggetto cedente (o, trasmittente).
Infine, diventa rilevante il fatto che, nel caso, vi era stata una situazione di abbandono del sepolcro, che risultava abbastanza consistente, che ha indotto il comune ad adottare un’ordinanza di decadenza quale effetto dell’inadempimento delle obbligazioni cui erano tenuti i titolari del manufatto.
Si tratta di aspetti plurimi, operanti in ambiti non sovrapponibili (anche se ruotanti attorno ad un medesimo oggetto), dei quali è sempre utile tenere presente il concorso, senza sommarie semplificazioni.