Un approfondimento sulla pronuncia del TAR Basilicata, Sez. I, 13 aprile 2022, n. 297

Il comune …, prevedendo la possibilità di edificare … di durata perpetua “come ogni altra proprietà” per il prezzo di ….
La pronuncia del TAR Basilicata, Sez. I, 13 aprile 2022, n. 297 (per gli Abbonati PREMIUM accessibile alla Sezione SENTENZE) richiede un qualche approfondimento, in particolare sul punto in cui si dà atto che il “suolo” cimiteriale su cui era stata, a suo tempo, eretta la cappella funeraria, …”era stata ceduta dal Comune in data …”.
Il giudice dà quest’affermazione per scontata, anche se la parte ricorrente assume a riferimento una concessione cimiteriale, essendo qui rilevante se in perpetuo o a tempo determinato.
In via incidentale, poco potrebbe osservarsi che se questa fosse l’effettiva posizione di diritto (proprietà non solo del manufatto, ma altresì dell’area su cui è stato edificato) questo dovrebbe essere provato e dall’accatastamento come cimitero e dalla continuità dei passaggi di proprietà per ordinaria successione ereditaria ordinariamente documentabile (magari anche coinvolgendo più eredi tra i vari gradi di successori del fondatore del sepolcro, cosa esclusa per il fatto che il richiedente richiede, ora, l’accertamento di una titolarità, in termini di titolarità del diritto di uso del sepolcro e non di altra natura).
Vi sono da approfondire alcuni aspetti, dato che il sepolcro era sorto nel periodo compreso tra il R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 e la L. 22 dicembre 1888, n. 5849, nonché il suo Regolamento dato con R. D. 11 gennaio 1891, n. 42.
L’art. 59 R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 prevedeva: “Nello spazio destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il municipio può destinare per le sepolture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese.
Trascuriamo qui anche il fatto che nella fascia temporale sopra considerata si discutesse se i cimiteri rivestissero una natura demaniale o meno (questione dibattuta sia in giurisprudenza sia in dottrina e sviluppatasi secondo una linea che può rappresentarsi come una linea ad onde con tendenza allo smorzamento, fino alla prevalenza indiscussa cui si è poi giunti), limitandoci a considerare come le tipologie cimiteriali oggi regolate dal Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., non comprendessero lo spazio destinato a sepolture private.
La vicenda, temporalmente, è sorta proprio in questo arco temporale e ciò sta alla base delle previsioni presenti nel Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con delibera del 3 luglio 1877 (sic!).
Di tutto ciò nulla emerge dalla pronuncia, anche se l’esame della situazione avrebbe meritato averne fatto cenno, anche se possa ritenersi ragionevole che non tutti abbiano conoscenze riferibili all’epoca in cui il sepolcro de quo è sorto.

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Sereno Scolaro

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