Forma o sostanza?

Vi sono situazioni in cui la forma è importante, altre in cui concorre con la sostanza, così come altre ancora in cui la forma è richiesta per qualificare la sostanza.
I rapporti tra queste due “qualità” possono essere plurimi e molto dipende dal contesto.
Il TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 ottobre 2021, n. 6811 (per gli Abbonati PREMIUM reperibile nella Sezione SENTENZE) è stato chiamato a valutare il caso in cui la regione Campania aveva emesso un atto di diniego all’iscrizione nel Registro Regionale dei soggetti esercitanti l’attività funebre e di trasporto salme, provvedimento in cui non ha indicato le disposizioni che vieterebbero alle ditte di onoranze funebri di assumere dipendenti già “impiegati presso anche altra impresa”.
Nessuno mette in discussione questa omissione, salvo non considerare che il giudice (incluso quello amministrativo) dovendo decidere su qualche aspetto sia chiamato a conoscere le norme sulla base delle quali deve pronunciarsi.
Quello che lascia perplessi non è questo, quanto il fatto che nello specifico si trattava di un’azienda che utilizzava, anche, personale impiegato anche in altre aziende. Il ché lascia dubitare su quale fosse la natura del rapporto di lavoro.
Oppure, un accentuato spirito di cooperazione e collaborazione tra aziende … concorrenti, che generalmente non risulterebbe particolarmente diffuso in ambienti dove la concorrenza è, in genere, fortemente accentuata.
Anche questo pare essere un modo per eludere la titolarità di requisiti previsti come essenziali per lo svolgimento dell’attività, cosa che fa presumere che vi sia una concezione d’impresa sui generis.

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Sereno Scolaro

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