È colpa del raggio?

Per una seconda volta, il Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 gennaio 2024, n. 326 (per gli Abbonati PREMIUM reperibile nella Sezione SENTENZE) è stato chiamato a pronunciarsi su di un’argomentazione, sostenuta da una parte, secondo la quale la misura del vincolo di inedificabilità cimiteriale vada computato con riferimento dal centro del cimitero, anziché, come consolidatamente ritenuto dal suo perimetro esterno, cioè considerando la fascia di area esterna al recinto cimiteriale.
Per inciso, si è anche avuto modo altri di dichiarare che una certa area, esterna al cimitero e separata da questo da una certa fascia vegetata e da una, larga, strada comunale di scorrimento, fosse qualificata “area cimiteriale”, quando, mappe alla mano, era in parte, neppure tutta, retinata quale “zona di rispetto cimiteriale”.
Trascurando quest’illazione (così come le eventuali – se ve ne siano state – motivazioni di quest’ultima affermazione) pare opportuno riprendere la questione prospettata inizialmente, cioè quella degli elementi da assumere a riferimento per computare l’area soggetta a tale vincolo.
Si potrebbe considerare che – forse – chi abbia sostenuto di assumere a riferimento il centro del cimitero, l’abbia fatto, strumentalmente per affermare l’inesistenza del vincolo, in funzione di ottenere un qualche permesso di costruzione o un provvedimento di sanatoria edilizia di qualche opera abusiva.
Anche se si può comprendere come i legali delle parti possano ricorrere a tutte le argomentazioni strumentali a pro di quanti gli si siano rivolti, merita di doversi ricercare quale possa essere, se ve ne sia una, la motivazione, sostenibile o meno, cui si possano essere appellati.
L’art. 338, comma 1 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. presenta una formulazione in cui si legge: “… è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale …”.
Ora il termine “raggio” porta, nella più elementare geometria euclidea (che come noto non è la sola), a riferirsi alla figura del cerchio, con un “centro”, un “raggio” (non senza dimenticare il buon “diametro”), una “circonferenza”, figura geometrica cui quasi mai corrispondono i cimiteri, generalmente poligonali e, spesso, a causa di possibili successivi ampliamenti, con articolazioni di vario ordine, spesso neppure molto regolari.
Anche nei casi in cui si abbiano delle prospettive di, più o meno, rotondità, si tratta al più di poligoni regolari.
Tuttavia quest’impostazione appare scarsamente, o per nulla, sostenibile dal momento che la norma medesima indica la linea da cui computare questa distanza, cioè dal … “perimetro dell’impianto cimiteriale”.
Volendo fare dell’accademia, si permetta una considerazione diversamente impostata: nei casi di cimiteri di una consistenza superficiaria rilevante (ed a parte la questione dei criteri di individuazione di quale possa essere il “centro” del cimitero) potrebbe aversi che computando la distanza dei 200 m (o inferiore, quando vi siano state riduzioni della fascia di rispetto cimiteriale) venga a risultare che essa si esaurisca tutta (o, in parte più o meno estesa) all’interno “dell’impianto cimiteriale”, cosa che determinerebbe, nella sostanza, l’annullamento (in termini di effetti) di questo vincolo.
Non si può ipotizzare che questa possa essere stata la volontà del legislatore per il fatto che, in tale ipotesi, avrebbe poso un divieto suscettibile di non operare.
Il vincolo di inedificabilità cimiteriale, su cui nel tempo si è spesa amplissima giurisprudenza, in particolare amministrativa, ha un qualche rilievo se ed in quanto gravi su aree esterne al cimitero, non avendo significato alcuno quando, per le particolarità dei luoghi e la conformazione del cimitero, quale nel tempo evolutasi, dovesse (astrattamente) esaurirsi al suo interno, per non trascurare, altresì, il fatto che il cimitero è soggetto al regime dei beni demaniali (art. 824, comma 1 C.C.), per cui al suo interno le costruzioni possono essere ammesse da parte del comune o di concessionari, ma, per questi ultimi, unicamente per edifici a funzione sepolcrale o a destinazione strumentale del cimitero (artt. 59 e 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), ma mai per altre finalità.
Tuttavia, il contesto testuale della norma di riferimento, citata, appare in sé sufficientemente esplicito, e chiaro, per motivare che la distanza della fascia di rispetto cimiteriale vada calcolata a partire dal perimetro del cimitero, in quando fascia necessariamente “esterna” allo stesso.

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Sereno Scolaro

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