Differenze tra “tributo” e “prestazione di servizio”.

Il TAR Campania, Napoli, Sez. I, 10 settembre 2018, n. 5436 (reperibile, per gli abbonati PREMIUM, alla sezione SENTENZE) ha ri-precisato, richiamandosi anche ad ampia giurisprudenza precedente, la differenza tra le prestazioni patrimoniali aventi natura tributaria (e, per questo soggette a riserva di legge) e quelle aventi natura di corrispettivo per la prestazione di veni e servizi. Per inciso, nella fattispecie oggetto della controversia, erano state utilizzate argomentazioni di vario ordine, molte delle quali non pertinenti.
Si tratta di una questione che spesso ritorna, come nel caso di alcune norme regionali (es.: con legge nella Provincia Autonoma di Trento, con regolamento nella regione Emilia-Romagna) hanno iniziato a prendere in considerazione istituti in genere poco diffusi (ma anche poco utilizzati anche dopo la loro introduzione).
Non vi sono solo norme (si usa qui “norme”, per considerare assieme le norme di rango primario e quelle di rango secondario) regionali, dato che vi è una sottovalutazione di quanto preveda l’art. 4, comma 2 D.M. 1° luglio 2002 con la distinzione in due canoni, il secondo dei quali rivolto al recupero delle spese gestionali cimiteriali, disposizione che, talora (o, spesso?) è stata percepita come limitata alla fattispecie per cui è stata formulata, quando si tratta di un c.d. principio contabile da applicare a tutte le figure di concessioni cimiteriali rientranti nel contesto del Capo XVIII DPR 10 settembre 1990, n. 285, impostazione per la quale si fa rinvio alle indicazioni su “I principi contabili degli enti locali”, elaborate dall’Osservatorio per la finanza e contabilità per gli anti locali, del Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Finanza Locale (qui), ad esempio pagg. 149-151, sui ratei e risconti, ma anche pag. 186, nonché, sempre del medesimo Osservatorio, le “Finalità e postulati del principi contabili degli enti locali” (qui), in particolare su quelle relative al Principio contabile 3, Punto 78 (pag. 30 di queste indicazioni). Certo il D.M. 1° luglio 2002 non è norma di rango primario, né secondario, ma i “principi contabili” non sono particolarmente eludibili.
La questione sottesa appare di rilevante interesse solo se si voglia assicurare, per quanto poco, un’ordinata gestione cimiteriale, per quanto provi, spesso, reazioni, di vario ordine e provenienza, in particolare da quei soggetti che, troppo spesso, ricorrono ad espressioni quali “tassa sul morto”, per tentare di contrastare, prestazioni di servizi ed ad ogni iniziativa che “comprima”, o sia percepita come tale, i margini di ricavo, sulla base del presupposto che questi ultimi devono essere tutelati in ogni sede, non rilevando quale sia l’interesse generale. In un ambito, più o meno, prossimo, si veda anche la successiva pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 6 ottobre 2018, n. 5746.

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Sereno Scolaro

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