L’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez.Un.Civ., 17 settembre 2021, n. 25167 (usualmente reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE) è stata chiamata ad affrontare la questione del c.d. regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 C.P.C.), sollevata avverso una sentenza del giudice di pace a cui era stato chiesto di dare atto della esecutività ed esecutorietà (richiamando qui la differenza tra i due istituti) per legge di una concessione (1970), rilasciata dal Comune interessato per la costruzione sul suolo cimiteriale di una cappella funeraria, e del successivo contratto (1972) di durata perpetua e, quindi, annullare l’acquisto di loculo cimiteriale illecitamente imposto, nonché condannare il Comune alla restituzione della somma per questo versata unitamente al risarcimento dei danni morali e, altresì, condannare il Comune alla rifusione delle spese processuali.
Il giudice di pace adito, con sentenza, ha ritenuto che oggetto del contendere fosse il reclamo del diritto di sepolcro dell’attore nei confronti della pubblica amministrazione concedente, il che comporta la disamina di un interesse legittimo e dei titoli concessori rilasciati dal Comune, per cui ha rilevato che la controversia ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, giacché la situazione giuridica del privato, il quale pretende di eseguire la tumulazione di un defunto nella cappella, ha natura e consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Al di là della vicenda processuale, si è qui in presenza di un’ennesima presa d’atto di quello che è il rapporto giuridico che sorge con le concessioni cimiteriali, siano essere perpetue (fino a che siano state ammissibili) od a tempo determinato, impostazione che trova fonte nell’art. 823, comma 1 C.C.