Il TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza 30 luglio 2024, n. 503, reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, L. R. (Calabria) n. 38/2023 (avente ad oggetto la modifica dell’art. 7, comma 4, ella L. R. (Calabria( n. 48/2019), limitatamente all’inciso “servizio di ambulanza … nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile“, in relazione agli artt. 117, comma 2, lett. e), 41 e 3 della Costituzione.
La pronuncia è particolarmente approfondita richiamando sia sentenze della Corte di giustizia dell’U.E., sia rilevando come sulla medesima questione vi siano legislazioni regionali che vietano, altre che consentono il concorso di attività oggetto della pronuncia stessa.
Si tratta da un lato dell'”attività funebre” e dall’altro lato del “servizio di ambulanza”, dove le diversità di normative regionali comportano una disomogeneità rispetto ad aspetti che dovrebbero essere oggetto di pari trattamento.
Si coglie anche la considerazione che queste differenti impostazioni trovino fonte in timori di quella che viene definita quale una concorrenza “a rovescio”, ma, soprattutto considera come i requisiti per l’esercizio dell’attività funebre afferiscono alle competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche per assicurarne l’uniformità, e che eventuali limitazioni non possono che trovare fonte sulla sussistenza di interessi di portata generale.
Tra l’altro, le argomentazioni che emergono dall’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale appaiono essere nettamente “assonanti” con la segnalazione dell’A.G.C.M. n. AS2026 del 18 luglio 2024, pubblicata sul Bollettino dell’AGCM n. 31 del 5 agosto 2024, segnalazione indirizzata alla Conferenza permanente per i rapporti Stato e regioni e Province autonome e alle regioni: Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La segnalazione è accessibile all’URL: https://www.funerali.org/tutela-della-concorrenza.
Il fatto che vi sia un medesimo linguaggio, che si individuino principi ed aspetti molto prossimi rappresenta il segnala che si tratta di principi di ordine generale, difficilmente contrastabili, mettendo in discussione gli atteggiamenti, qui o là emersi volti alla costruzione di “fortini” per una tutela di posizioni specifiche, cosa che contrasta con l’interesse, e la visione, generale.
Va, a latere, considerato come nelle regioni in cui si sia accolto, su suggerimenti di terzi, l’orientamento dell’incompatibilità tra le due tipologie di servizi si individuasse il presupposto, tutto da dimostrare, che il servizio di ambulanza costituisce, o potrebbe costituire, una sorta di pre-fidelizzazione rispetto al secondo (servizio di I.O.F.), specie quando il primo sia reso in situazioni tali da lasciar presagire un certa prossimità per la prestazione del secondo.
Ciò non toglie che, come rilevato dall’ordinanza considerata inizialmente, si determini una disparità, una differenziazione su base regionale ben poco coerente con i principi costituzionali.