È noto come l’art. 84, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. preveda come tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti di cui …(si cita un D.P.R. ampiamente superato)… e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
In precedenza, l’art. 86, comma 2 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (norma corrispondente) prevedeva: “Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell’interno del cimitero, riproducendo pari pari il disposto dell’art. 64, comma 2 R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880.
Evidentemente, le antecedenti disposizioni erano state adottate in momenti in cui l’attenzione per l'”ambiente” era differente da quella che attualmente si registra, ma già l’indicazione del 1990 verso l’equiparazione ai rifiuti speciali costituisce un segno di una maggiore attenzione.
Peraltro, anche le norme più risalenti, riconoscendo la problematica, tendevano a confinare il “trattamento” (leggi: smaltimento) dei rifiuti cimiteriali all’interno: non a caso il cimitero è un impianto che risponde a logiche di tutela igienico-sanitaria.
La maggiore attenzione per l'”ambiente” ha portato nel tempo all’istituzione di uno specifico Ministero (per l’Ambiente, appunto), poi ri-denominato (con un allungamento terminologico) come “dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, più recentemente ri-denominato “della transizione ecologica”: non interessano qui i mutamenti di denominazione, anche se probabilmente quella iniziale poteva essere esaustiva.
La questione è divenuta anche materia di assisi internazionali, amplificando l’attenzione sulla materia, estendendola anche ai mutamenti climatici. Non è a caso che con le modifiche costituzionali (L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), la materia dell’ambiente sia stata ricompresa tra quelle di competenza legislativa – esclusiva – dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s)) ed è in questo contesto (e competenza legislativa/regolamentare dello Stato) che si colloca il D.P.R. 17 luglio 2003, n. 254 (qualificazione che qualcuno sembra non tenere o non avere tenuto presente, constatato che alcune norme regionali si sono avventurate in questo campo).
Tornando all’attività cimiteriale, l’art. 12 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 detta specifiche disposizioni riguardanti i rifiuti da esumazione e da estumulazione, mentre il successivo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. considera, tra le definizioni, anche (art. 183. comma 1, lett. b)ter (rifiuti urbani), n. 6 “6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5..
Non ci si avventura su questi aspetti, né sulle distinzioni tra rifiuti urbani e speciali o tra rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, poiché ciò eccederebbe l’ambito di questo intervento, limitandoci a segnalare come la Corte di Cassazione, Sez. III Pen., 20 settembre 2021, n. 34640 (per gli Abbonati PREMIUM reperibile nella Sezione SENTENZE) abbia dato atto che si configura il reato di cui all’art. 256 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, in presenza di un deposito incontrollato di rifiuti, per il quale non erano state rispettate le norme tecniche previste in tema di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni dall’art. 12 del D.P.R. n. 254 del 2003 (“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179“).
Secondo tale articolo i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere altresì raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni», essendo altresì previsto che tali rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili, quando vi sia al contrario rilevata la mancata chiusura dei sacchi, ciò in un contesto di oggettivo degrado del sito e ciò anche alla luce degli odori nauseabondi percepibili.
Ne consegue che quanti operino in ambito cimiteriale non possono ignorare, né sottovalutare l’esigenza di avere ben presente la delicatezza ed importanza di un corretto trattamento dei rifiuti, anche se questo comporti distinzioni tra le diverse tipologie.
Non per paventare le sanzioni penali, quanto per un’imprescindibile, quanto doverosa, diligenza ed accuratezza nella gestione del servizio.