Attorno alla questione dei c.d. “diritti fissi” cui sono/erano assoggettati i trasporti funebri persistono equivocità, di vario ordine, spesso imputabili ad una “percezione” distorta della disposizione cui trovavano fondamento, alla luce dell’art. 19 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., questione che ha avuto modo di trovare una certa chiarezza con la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II, 12 aprile 2021 (reperibile per gli Abbonati PREMIUM alla Sezione SENTENZE), cui si è richiamata anche la successiva sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 7 febbraio 2024, n. 91, anche questa reperibile per gli Abbonati PREMIUM alla Sezione SENTENZE.
In quest’ultima vi è anche una precisazione laddove si afferma: “Quel che invece il Comune può fare è istituire una tassa per i servizi indivisibili a carico della finanza locale, ex articolo 149, comma 4, lettera c), D.Lgs. n. 267/2000, per l’autorizzazione a eseguire il trasporto funebre medesimo, con cui si evidenzia la differenza (distinzione?) tra i “diritti fissi” considerati dall’art. 19, commi 2 e 3 DPR 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e una “tassa per i servizi indivisibili a carico della finanza locale, richiamando la fonte di quest’ultima, che riportiamo:
“4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
Aggiungendovi, altresì, il comma 7 della medesima disposizione:
“7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili..
Per chi veda le questioni come mero esborso, o costo con effetti di compressione dei possibili ricavi, magari eventualmente mescolando termini quali “diritto”, “tassa”, “imposta”, “tariffa”, ecc., la differenza può anche non essere colta, ma un conto era la fattispecie considerata dall’art. 19 citato, altro l’impostazione emergenze in cui oggetto di legittima previsione è la fissazione di un corrispettivo, quale lo si qualifichi, … “per l’autorizzazione a eseguire il trasporto funebre”, cioè, sed id est per il rilascio della relativa autorizzazione, ciò a corrispettivo delle attività anche di ordine, o di mero ordine, amministrativo che questa funzione comporta, dato che il trasporto funebre, per quanto esercitabile liberamente, è in tutti i casi (salve alcune situazioni liminari) soggetto a preventiva autorizzazione.
Si tratta di attività che comportano costi operativi che non possono essere delegati.
Anche se dopo la pronuncia sopra citata del Consiglio di Stato, cui si richiama il TAR, ha visto qualche altro TAR argomentare sulla persistente vigenza dell’art. 19, commi 2 e 3 sopra citati, tuttavia questa presentava criticità d’interpretazione.
In particolare, quando al comma 2 si legge:
“2. Nei casi previsti dall’art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.”
Nel riportare il testo si sono sottolineati alcuni passi, in modo da far rilevare una sorta di contraddizione, nel senso che se difettino le due condizioni sembra non comprendersi la terza.