Affidamento di urne cinerarie a soggetti commerciali

Con molta probabilità, la vicenda è nota: un’azienda aveva avviato un’attività di realizzazione di locali in cui conservare, su commissione onerosa dei familiari, urne cinerarie, realizzando un certo numero di “punti” in diverse realtà della città capoluogo della provincia in cui aveva sede la ditta.
Dato che l’iniziativa aveva sollevato contestazioni, il comune ha provveduto ad una lieve modificazione del proprio regolamento comunale di polizia mortuaria, prevedendo che la conservazione delle urne cinerarie dovesse avvenire presso l’abitazione del familiare affidatario.
La modifica era stata fatta oggetto d’impugnazione avanti al T.A.R., il quale ha ritenuto di sollevare questione pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che si è pronunciata con la sentenza del 14 novembre 2018 (causa C-342/17), sulla base della quale si è pronunciato il T.A.R.
Per altro, la ditta, insoddisfatta, ha proposto appello contro la pronuncia. Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza 14 dicembre 2022, n. 10973, reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE, ha definito l’appello propostogli.
La pronuncia del Consiglio di Stato potrebbe apparire contraddittoria (se letta superficialmente), ma una sua lettura approfondita si giunge ad una conclusione, sufficientemente razionale, per non dire adeguatamente coerente, nel senso che non contrasta con la questione del c.d. “diritto di stabilimento”, come principio dell’ordinamento dell’Unione europea (aspetto che, sia permesso, non si comprende come sia stato azionato e su cui si torna di seguito), ma giungendo, alla fine, a considerare aspetti di ben maggiore spessore, come quello del rispetto del lutto e del ruolo dei familiari.
In troppe occasioni, non si ha il senso di che sia il lutto e di cosa sia il ruolo, sempre personalissimo, del lutto.
Tornando al “diritto di stabilimento”, che era stato rinviato, non emerge dai vari atti succedutisi che il “cuore” della questione non è il “luogo” in cui si svolga un’attività imprenditoriale, ma si tratti di questioni che attengono al titolo di disporre di spoglie mortali, cioè a un diritto personalissimo, che si colloca nei contesti dei diritti umani, contornati da aspetti culturali e antropologici (alcuni potrebbero aggiungervi quelli religiosi) e non certo di prassi d’impresa.
Non stupisce, per altro, che vi siano stati tentativi di blandire realtà, che ben potrebbero ricordare come vi sia stato chi ha cacciato i mercanti da templi, che, o non hanno colto il substrato antireligioso, o hanno preferito mandare avanti esploratori per recuperare propri spazi ad immagine dei colonizzatori dei secoli passati, mirando a risolvere proprie problematiche sorte nel tempo.
Non si tratta di “contesti” in palese contrasto gli uni agli altri, bensì del tutto distinti, separati, senza punti di contatto. Ma che vanno sempre considerati nella loro autonomia.
La vicenda è stata esposta a diverse equivocità, come valutate in un intervento sulla rivista “I Servizi Funerari” (n. 1/2019), che non sembrano del tutto superate, ma a cui se ne aggiungono altre: in primis il fatto che, richiamandosi (anche) norme regionali, neppure il Consiglio di Stato ha percepito (ma va ricordato che il giudice deve attenersi al petitum) che le questioni che l’iniziativa ha coinvolto non hanno attinenza alcuna con la materia della “tutela della salute”, bensì con la materia dell’ordinamento civile, con la conseguenza che per questa sussiste la competenza legislativa – esclusiva – dello Stato, alla luce dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost., problema che è presente in pressoché tutte le norme regionali che abbiano inteso, spesso maldestramente, supplire alle inerzie statali in materia di applicazione della L. 30 marzo 2001, n. 130.

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Sereno Scolaro

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