[fun.news.412] Le ceneri su S.Siro

Nello sport si usa anche il termine fede per indicare la passione, l’adesione e la partecipazione agli avvenimenti agonistici a una squadra. È in questo senso che possiamo utilizzare questa espressione per Luca Malvolti, un tifoso rossonero che non mancava di andare a S. Siro ogni volta che la sua squadra del cuore giocava in casa. Luca Malvolti è morto, allo stadio, mentre seguiva una partita di calcio. Proprio nel luogo che Luca avrebbe voluto, i familiari hanno cercato di esaudire la volontà che Luca aveva espresso in diverse occasioni di veder disperse le proprie ceneri. I congiunti hanno chiesto se era possibile, come poteva avvenire, se in un qualche modo c’era la possibilità di farlo ed è stato loro risposto che in Italia non è attualmente possibile spargere le ceneri di una persona. E che per lo spargimento in un campo di calcio la situazione, anche futura, lo vieta. La norma, ancora inattuabile, della legge 130/01, che si attaglia al caso specifico è la seguente: “c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;”. Al di là della legge ci si dovrebbe interrogare fin dove possa arrivare la libertà di scelta di un individuo (che intende disperdere le ceneri in un luogo predeterminato), comprimendo così le libertà di scelta degli altri individui.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.