Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza si occupa delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili al Capo II e precisamente all’Art. 25. (ex art. 24 T.U. 1926).
Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
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All’Art. 26. (ex art. 25 T.U. 1926).
Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell’articolo precedente, o può prescrivere l’osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima. Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.
E l’Art. 27. (ex art. 26 T.U. 1926).
Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.
Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
Occorre però che il Questore ravvisi autonomamente tale necessità o sia avvertito da altri uffici che filtrano le situazioni. E allora l’Art. 22 del DPR 285/1990 prevede:
1. Il sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
E poi l’art. 23.
1. L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
E infine l’art. 24.
1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione seguenti è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento. 3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.
In genere tutte queste norme si vanno ad armonizzare nel regolamento di polizia mortuaria comunale e nei provvedimenti attuativi (ordinanze sindacali).