[Fun.News 2833] Tg.fun sulla differenza tra autorizzazione al trasporto e quella alla sepoltura

E’ on line il TG.fun dell’8 luglio 2015, il videoquindicinale trasmesso da www.funerali.org. Poco più di cinque minuti dedicati ad un tema di interesse del settore funebre o cimiteriale italiano, con analisi e risposte a domande di un nostro esperto.
Questa puntata del nostro TG funerario d’approfondimento è dedicata alla differenza tra autorizzazione al trasporto funebre e autorizzazioni di stato civile, prima tra tutte quella alla sepoltura.
L’autorizzazione al trasporto funebre (se si eccettuano le discutibili scelte di alcune Leggi Regionali palesemente incostituzionali) appartiene ai servizi di cui all’art. 13 D.Lgs n. 267/2000 e non a quelli di Stato Civile, ossia “Statali”, ma demandati al Comune per il loro materiale svolgimento, di cui al successivo art. 14.
L’autorizzazione comunale al trasporto funebre non è pertanto materia di Stato Civile anche in forza dell’Art. 117 lett. i) Cost, per il difetto della Regione e meno che meno del Comune, a legiferare sullo Stato Civile. L’autorizzazione alla sepoltura (art. 74 D.P.R. n.396/2000) e l’autorizzazione al trasporto sono atti distinti, imputabili a due diversi soggetti (salva eventuale sovrapposizione fisica, derivante da atti di organizzazione ex Regolamento della Giunta di cui all’art. 48 comma 3 D.Lgs n.267/2000; ma in tal caso l’autorizzazione al trasporto non è data dall’Ufficiale di Stato Civile, quanto dalla polizia mortuaria con altra veste e differente legittimazione, anche se, materialmente dovesse essere stessa persona fisica ad apporre le firma.
Questo TG.fun può essere visionato direttamente cliccando su TG.fun dell’8 luglio 2015.
Per chi volesse vedere i TG.fun precedenti basta cliccare su TG.fun

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