L’Assemblea del Senato ha approvato il 30 aprile u.s. il ddl n. 1577, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il testo passa alla Camera dei deputati.
Il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria, è articolato in quattro capi:
il capo I riguarda le semplificazioni amministrative, il capo II l’organizzazione, il capo III il personale, il capo IV la semplificazione normativa.
L’articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti per garantire la totale accessibilità on line alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione. L’articolo 2 delega il Governo a riordinare la disciplina in materia di conferenza dei servizi. L’articolo 3 disciplina il silenzio assenso tra amministrazioni statali. L’articolo 4 prevede una delega per individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso. L’articolo 5 modifica la disciplina dell’autotutela amministrativa. L’articolo 6 delega il Governo a riordinare e semplificare le disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione. L’articolo 7 reca deleghe per la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici. L’articolo 8 delega il Governo a riordinare funzioni e finanziamento delle camere di commercio. L’articolo 9 prevede una delega in materia di dirigenza pubblica e valutazione di rendimento dei pubblici uffici. L’articolo 10 è volto a promuovere orari di lavoro flessibili. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 recano criteri di semplificazione e deleghe in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, riordino dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. L’articolo 15 prevede una delega per sopprimere decreti ministeriali e regolamenti che abbiano ostacolato l’attuazione di norme di legge. L’articolo 16 prevede una clausola di salvaguardia per le province autonome di Trento e Bolzano. L’articolo 17 prevede che dall’attuazione delle deleghe non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.
Nella seduta pomeridiana del 29/4/2015 sono stati approvati, con emendamenti, gli articoli 9, 11, 12, 13, 15, e, senza modifiche, gli articoli 10 e 14.
Per le dichiarazioni di voto finale hanno preso la parola i sen. Volpi (LN), Ferrara (GAL), Zeller (Aut), Loredana De Petris (SEL), Augello (NCD-UDC), Crimi (M5S), Paola Pelino (FI-PdL), Cociancich (PD).
Secondo le opposizioni la delega, amplissima e indeterminata, presenta profili di legittimità costituzionale, oltre a costituire un’occasione mancata per riorganizzare realmente, e in tempi certi, le pubbliche amministrazioni. L’accorpamento del Corpo forestale dello Stato mette a rischio competenze specifiche nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nel contrasto degli ecoreati e delle frodi alimentari. La soppressione della figura del segretario comunale indebolisce i controlli di legalità.
M5S e SEL hanno criticato la delega in bianco sui servizi pubblici locali, che non offre garanzie sulla gestione pubblica del servizio idrico; le norme su silenzio assenso e conferenza dei servizi, che indeboliscono la tutela dell’ambiente e del territorio; il mancato coinvolgimento di cittadini e associazioni nei processi decisionali, la tendenza a verticalizzare la pubblica amministrazione e a comprometterne l’imparzialità.
FI-PdL e LN hanno rilevato che la delega non riduce la spesa e hanno contestato l’intervento sulle camere di commercio.
Il Ministro per la pubblica amministrazione Madia ha ringraziato le opposizioni per il contributo offerto e ha preannunciato un approfondimento alla Camera del tema dei piccoli comuni.
Di seguito si riporta il testo dell’articolo 14 che costitusce il riferimento per la legge delega di riforma dei servizi pubblici locali
Art. 14.
(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale)
1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all’articolo 11:
a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell’individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza;
c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell’Unione europea, tenendo conto dell’esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;
d) definizione dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi dell’ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
f) introduzione, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l’aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l’eliminazione del controllo pubblico;
g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l’aggravio sui cittadini e sulle imprese;
h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;
i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;
l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull’inconferibilità di incarichi o cariche;
m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;
o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;
p) previsione di termini e modalità per l’adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
q) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;
r) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.