Qualche tempo fa, il professor Raffaele De Caro, docente di Anatomia Molecolare all’Università di Padova, ha dichiarato: "Nel 2013 oltre cinquanta persone hanno fatto domanda per la donazione del proprio corpo a fini didattici, contro le ventitré del 2012, e si stima che le domande attualmente siano nell’ordine delle 150 all’anno".
Il problema è che in Italia, ancora oggi non esiste una legge che disciplini il fenomeno della donazione volontaria del proprio corpo a fini di studio scientifico.
Di varie proposte di legge, ancora nemmeno una è andata a buon fine. Ma pare si sia sulla buona strada!
L’utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica "avviene con una dichiarazione", revocabile, "di consenso all’utilizzo redatta nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata" e, in ogni caso, non "può avere fini di lucro".
Il tutto deve essere conforme ai "princìpi etici e di solidarietà" e bisognerà individuare "strutture universitarie e aziende ospedaliere di alta specialità" quali centri di riferimento "per la conservazione e l’utilizzazione delle salme".
Sono questi alcuni dei punti principali del disegno di legge sull’utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica che è all’esame della commissione Igiene al Senato.
Il progetto di legge è stato già approvato dalla commissione Affari sociali alla Camera in sede legislativa il 12 giugno 2014, in un testo risultante dall’unificazione delle proposte di Gerolamo Grassi (Pd), Paola Binetti (Ap) e Dorina Bianchi (Ap).
Secondo il ddl sono utilizzabili "il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi preposti e "comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte".
Dopo il decesso, inoltre, "il corpo del defunto deve restare all’obitorio per 24 ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica".
La comunicazione di tale possibilità – si specifica nel ddl – è affidata al ministero della Salute, alle Regioni e alle Asl che dovranno diffondere tra medici e cittadini la conoscenza delle norme. Il ddl prevede anche che i centri di riferimento debbano comunicare all’ufficiale dello stato civile "del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione" per l’utilizzo del corpo e i tessuti post mortem e l’ufficiale proceda, quindi, "all’iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale".
Gli stessi centri, comunque, sono tenuti "a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro 2 anni dalla data della consegna" con "oneri per il trasporto" e "spese relative alla tumulazione e all’eventuale cremazione" che sono a carico delle istituzioni "in cui hanno sede i centri che l’hanno presa in consegna."
E, in tema di donazioni da parte di privati, il ddl stabilisce come esse siano destinate "alla gestione dei centri di riferimento". Infine, "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge" un decreto del ministro della Salute" dovrà adottare un regolamento di attuazione del disegno di legge per: "stabilire modalità e tempi, comunque non superiori a 2 anni, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l’utilizzo e la restituzione della salma in condizioni dignitose alla famiglia; indicare le cause di esclusione dell’utilizzo delle salme; individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa" e "prevedere disposizioni di raccordo con l’ordinamento dello stato civile".
L’iter del provvedimento al Senato è stato avviato lo scorso 2 dicembre 2014 con la relazione alla commissione di Lucio Romano (Autonomie) e, dopo varie audizioni, ci si attende una fumata bianca a breve.