Occupare le sepolture temporaneamente come deciso dall amministrazione comunale per cercare di limitare l emergenza loculi al cimitero dei Rotoli a Palermo è illegittimo e non si può fare, se vi è indeterminatezza di durata dei provvediemnti impugnati.
Lo hanno stabilito i giudici della Terza sezione del Tar che hanno accolto il ricorso di concesiosnari dei manufatti.
Amministrazione comunale che l 11 ottobre del 2012 aveva occupato temporaneamente tre loculi della concessione dei ricorrenti.
Per gravi carenze dei posti per le salme, il sindaco, utilizzando un ordinanza del 2008 più volte prorogata, aveva disposto la temporanea sepoltura delle salme in attesa di inumazione nei loculi delle sepolture private ricadenti nello stesso cimitero che fossero liberi, disponibili ed utilizzabili.
Con la contestuale sospensione, per il solo periodo indicato, delle relative concessioni private «per la sola parte dei loculi disponibili e non utilizzati alla data della ordinanza».
Una scelta questa dell amministrazione contestata dai privati che non avevano alcuna intenzione di aprire anche per un periodo breve le proprie sepolture.
L’errore del Comune sta nella indeterminatezza del termine di durata dei provvedimenti impugnati.
Di seguito si riporta il testo intergrale della sentenza.
N. 00455/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2013 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 27 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Angela Maria Rizzo, Luciana Rizzo, Giovanni Rizzo, rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dall’avv. Diego Marcello Fecarotti, presso il cui studio in Palermo, viale Lazio, n. 36, sono elettivamente domiciliati;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per determinazione dirigenziale n. 20 dell 11 gennaio 2013 e procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall’avv. Ezio Tomasello, elettivamente domiciliato presso l ufficio legale comunale in piazza Marina, n. 39
nei confronti di
Vaccaro Francesco e Giuffrida Sebastiano, non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
– del provvedimento prot. n. 723647 dell’11 ottobre 2012 relativo a due loculi facenti parte del sepolcro di cui alla concessione cimiteriale della Sez. 185 Bis/Ampl. Lotto 132 del cimitero dei Rotoli;
– dell’ordinanza sindacale n. 111 del 28.6.12;
– per quanto possa occorrere delle ordinanze sindacali n. 163 del 26 giugno 2008, n. 401/11 e 48/12;
– nonchè di ogni altro atto presupposto connesso o conseguenziale;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità ed illiceità della condotta posta in essere dall’Amministrazione intimata;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– del provvedimento di cui alla nota prot. n 919424 del 28/12/2012, notificato in data 7 gennaio 2013 al domicilio della sola ricorrente Rizzo Angela Maria, avente ad oggetto «Utilizzo temporaneo di loculi nella sepoltura sez. 185 BIS/AMPL Lotto 132 in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 283 del 17/12/2012» con il quale, con decorrenza dal 17/01/2013, è stato disposto di collocare (rectius: tumulare) n. 3 loculi della stessa sepoltura le salme di altrettanti defunti destinati alla inumazione nel Cimitero S.M. dei Rotoli;
– dell’ordinanza Sindacale n. 283 del 17/12/2012 non notificata ai ricorrenti ed avente ad oggetto "grave carenza posti salma – ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica locale – art. 50 D.Lgs.vo 267/2000 ", con la quale il Sindaco di Palermo ha ordinato che, per il periodo di vigenza dell’ordinanza sindacale n. 163 del 26/06/2008 e successive modifiche, venga disposto lo stazionamento delle salme in attesa di inumazione nel cimitero di S.M. dei Rotoli nei loculi delle sepolture private ricadenti nello stesso cimitero che siano liberi, disponibili ed utilizzabili, con la contestuale sospensione per il solo periodo indicato delle relative concessioni private "per la sola parte dei loculi disponibili e non utilizzati alla data della presente ordinanza", con ciò sostanzialmente confermando la precedente ordinanza sindacale n. 111 del 28/06/2012 già impugnata dai ricorrenti;
– degli atti tutti già impugnati con il ricorso principale in quanto costituenti atti presupposti;
– di ogni altro atto, parere o provvedimento, presupposto connesso o consequenziale, compreso l’elenco cronologico delle sepolture disponibili da utilizzare, in esecuzione delle ordinanze sindacali impugnate, in ragione delle effettive necessità, da quella di più recente costruzione a quella più remota, elenco allo stato ancora non conosciuto;
nonché per l accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla restituzione o al rilascio del sepolcro e dei loculi illegittimamente occupati dall’Amministrazione comunale in uno al pieno ripristino della concessione cimiteriale relativa alla sez. 185 Bis/Ampi. Lotto 132 nel Cimitero di Santa Maria dei Rotoli illegittimamente sospesa.Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 16 gennaio 2015 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.FATTO
Con ricorso, notificato il 21 dicembre 2012 e depositato il 4 gennaio 2013, i signori Rizzo Angela Maria, Rizzo Luciana e Rizzo Giovanni hanno chiesto l annullamento, previa sospensiva e vinte le spese:
– del provvedimento, di cui alla nota prot. n. 723647 dell’11 ottobre 2012, con il quale il responsabile del servizio cimiteriale del Comune di Palermo ha disposto l utilizzo temporaneo di loculi della propria sepoltura ubicata nel cimitero S.M. dei Rotoli,
– della presupposta ordinanza contingibile e urgente n. 111 del 28 giugno 2005 con la quale il Sindaco ha sospeso alcune concessioni private ricadenti in tale cimitero.
Hanno dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell art. 50, comma 5, del d.lgs.vo n. 267/2000. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti e dello sviamento. Carenza di motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione dell art. 7 della l. n. 2248/1865 all. E. Incompetenza del Sindaco.
3) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al termine di durata.
4) Violazione e falsa applicazione del DPR n. 285/1990. Eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, che ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 6 marzo 2013 e depositato il giorno 20 successivo, è stato chiesto l annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali è stato ulteriormente disposto l utilizzo di loculi della sepoltura dei ricorrenti.
Sono state dedotte censure identiche a quelle di cui al ricorso introduttivo.
Il Comune di Palermo ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, poiché infondato, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, come ritenuto in una pluralità di precedenti della sezione relativi a fattispecie identiche a quella in esame (ex plurimis sentenza n. 1889 del 16 luglio 2014 e n. 2339 del 2 dicembre 2013), dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, è fondato sotto l assorbente profilo della indeterminatezza del termine di durata dei provvedimenti impugnati.
L ordinanza sindacale, che costituisce il presupposto della concreta utilizzazione dei loculi ubicati nella sepoltura dei ricorrenti, non indica, infatti, con certezza il limite temporale della sua efficacia, come, invece, avrebbe dovuto, trattandosi di un atto contingibile e urgente.
Il presunto limite di efficacia temporale nella stessa indicato rappresenta, in particolare, un enunciato meramente formale, in quanto il contenuto dell ordinanza è stato più volte prorogato dall Amministrazione comunale e gli effetti risultano comunque ancorati al periodo di vigenza della precedente (i.e. la n. 163/2008) anch essa più volte prorogata.
Invero, è noto che tali atti costituiscono provvedimenti extra ordinem, in quanto derogano al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, al fine di consentire alla P.A. di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l uso dei poteri autoritativi ordinari.
Elemento indefettibile di tali atti è, però, la precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge.
Applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, è errata, in punto di diritto, la prospettazione alla base dei provvedimenti impugnati, secondo la quale le ordinanze contingibili ed urgenti non devono essere necessariamente temporanee.
Pur essendo indubbio che il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, non può ammettersi che la loro efficacia perduri sino alla data di risoluzione del problema generale da cui il rischio è scaturito, qualora la stessa sia del tutto incerta.
In altri termini la contingibilità del provvedimento deve essere rapportata al tempo necessario per fronteggiare il rischio con mezzi ordinari e non a quello necessariamente più lungo ed indeterminato necessario per la soluzione a regime della vicenda che ha determinato il rischio.
Diversamente opinando le ordinanze contingibili ed urgenti diverrebbero degli strumenti del tutto generici e, in ultima analisi, arbitrari, con grave compromissione del principio di legalità.
Concludendo, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti di interesse e quindi nella misura in cui incidono negativamente sui benefici derivanti dalla concessione di sepolcro in favore dei ricorrenti.
Le spese liquidate come in dispositivo vengono poste a carico del Comune di Palermo che ha adottato gli atti impugnati. Compensate con i controinteressati non costituitisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in ¬ 2.000,00, oltre spese e accessori se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2015