[Fun.News 2756] Riorganizzazione servizi pubblici locali di area metropolitana

La Legge Delrio (L. n. 56 del 7 aprile 2014 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha dato il via alla riforma amministrativo-istituzionale degli enti territoriali, dettando il percorso operativo per la costituzione dei nuovi enti e disciplinandone le funzioni, anche per i servizi pubblici locali a rilevanza economica.
Città metropolitane
Le città metropolitane hanno la funzione fondamentale di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano, inclusi quelli a rete di rilevanza economica (L. 56/2014, art. 1 comma 44).
I rapporti tra le funzioni della città metropolitana e quelle dei comuni in essa devono essere disciplinati dallo statuto metropolitano, che può prevedere forme di aggregazione anche sulla base di aree differenziate interne al territorio metropolitano (art. 1 comma 11).
Gli indirizzi per l esercizio delle funzioni comunali, intercomunali e metropolitane – devono essere definite dal piano strategico metropolitano.
La L. 56/2014 assegna allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, la possibilità di attribuire alle città metropolitane ulteriori funzioni in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all art. 118 della Costituzione.
Le nuove province
In attesa della riforma del Titolo V della Costituzione, la L. 56/2014 trasforma le province in enti di secondo livello con funzioni di area vasta.
La legge Delrio impone, inoltre, allo Stato o alle Regioni, in funzione della materia, la soppressione di enti o agenzie (consorzi, società in house) alle quali siano state attribuite funzioni di organizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica in ambito provinciale o sub-provinciale, con contestuale riattribuzione di tali funzioni alle province (art. 1, c. 90).
Le Regioni che emanano provvedimenti normativi per la soppressione di questi enti sono destinatarie di risorse finanziarie premiali (art. 1 comma 90).

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