Recentemente è stata pubblicata la Delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 con cui l Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce le valutazioni sui provvedimenti in materia di rotazione del personale – prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 72 dell 11 settembre 2013 – all interno del Corpo di Polizia di Roma Capitale.
La delibera contiene indicazioni specifiche per il Corpo di Polizia Municipale romano e altre, generali, valide per le più diverse Pubbliche Amministrazioni. Se ne riporta al parte di carattere generale:
… omisssis …
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
In via generale
– La rotazione del personale, da sempre applicata in tutte le amministrazioni pubbliche come misura di arricchimento del bagaglio professionale del pubblico dipendente e come misura di efficienza dell organizzazione degli uffici, è prevista in modo espresso dalla legge n. 190 del 2012 (art. 1, comma 4, lettera e); comma 5, lettera b); comma 10, lettera b)) come misura anticorruzione;– La rotazione del personale maggiormente esposto ai rischi di corruzione, pur non costituendo l unico strumento di prevenzione è, come affermato dal PNA 2013 e dall Autorità, misura fondamentale di prevenzione della corruzione;
– L Autorità si è già espressa con propri orientamenti su specifici casi di rotazione del personale e si riserva di adottare proprie Linee guida, anche prima dell adozione del PNA 2015, al fine di orientare le pubbliche amministrazioni nelle loro scelte in materia di rotazione del personale;
– La rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell organizzazione dei propri uffici;
– La rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico;
– La rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti;
– I criteri di rotazione devono essere previsti nei PTPC e nei successivi atti attuativi e i provvedimenti di trasferimento devono essere adeguatamente motivati;
– Sui criteri generali di rotazione deve essere data informazione alle OO.SS.. Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazione e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia.