Con circolare SEFIT FederUtility n. 4338 del 27/01/2015 avente ad oggetto ‘Cremazione, destinazione delle ceneri ed affidamento dell’urna cineraria. Problematiche sull’istituto dell’affidamento a familiari’, si è analizzato in profondità si al’istituto dell’affidamento delle ceneri, sia il caso dell’affidamento a convivente sia etero che omosessuale.
La legge statale sulla cremazione prevede, tra le diverse modalità di conservazione delle ceneri, anche l’istituto dell’affidamento ai familiari, istituto che è stato declinato in più forme da norme regionali, lasciando non sempre definita la qualificazione dei soggetti destinatari, oppure individuandoli in modi non uniformi, talora superando lo stesso elemento della familiarità, per quanto definibile.
Abbastanza recentemente vi è stata una pronuncia giurisprudenziale vertente sull’affidamento dell’urna cineraria a persona stabilmente convivente con il defunto in situazione di convivenza omosessuale, le cui considerazioni sono state riportate in circolare.
Esse sono riferibili ad ogni tipo di familiare, sia esso convivente etero od omosessuale.
La pronuncia affronta non solo l’aspetto delle persone potenzialmente destinatarie dell’affidamento dell’urna cineraria, in termini ermeneutici estensivi, ma affronta anche altri aspetti, incluso i criteri di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa nelle ipotesi di provvedimenti negativi dell’autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria, su cui, in alcune situazioni, sembrano permanere ancora incertezze, quanto meno da parte di alcune figure amministrative.
La circolare, sulla base di norme e giurisprudenza, perviene al risultato che l’affidamento in caso di stabile convivenza omosessuale, diversamente da quella eterosessuale, necessita di apprezzamento da parte del giudice competente. Di seguito alcuni passi della circolare.
… omissis … Dal momento che nel sistema italiano una pronuncia giurisprudenziale, per quanto motivata e meditata, non incide sulle norme positive, spettando al legislatore lo stabilimento di queste ultime e considerandosi come la questione nel caso affrontata attenga al c.d. ordinamento civile concernendo l esercizio di diritti personali, se non del tutto personalissimi, quali il titolo a disporre delle spoglie mortali (o, se si vuole, del corpo post mortem), va posta la questione di come affrontare situazioni simili, se non anche identiche, qualora ulteriormente si presentino.
Infatti, non si può evitare di ricordare come l autorità amministrativa competente (competenza che ha due basi, tra loro concorrenti, quella funzionale e quella territoriale) all adozione di provvedimenti autorizzatori sia carente di legittimazione ad una valutazione nel merito, meno ancora ad operare interventi aventi carattere interpretativo delle norme positive, in quanto quest ultima attiene alla giurisdizione, che spetta all autorità giudiziaria (art. 2907 C.C.), anche alla luce dell art. 24 Cost. che assicura a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Ora, essendo la titolarità a disporre del corpo post mortem, anche per quanto riguarda le pratiche funerarie (e quando ne consegua, magari anche nel tempo) sostanzialmente abbastanza ben definita dalle leggi, assumendo un indubbia qualificazione di diritto soggettivo, in presenza di norma positiva ritenuta carente o imprecisa (o simili), non può che essere il giudice ordinario a poter accertare la sussistenza della situazione che sia reclamata e che presenti elementi che non possano essere apprezzati dall autorità amministrativa.
Infatti, il giudice, a differenza dell autorità amministrativa, non solo è chiamato all interpretazione della legge, in funzioni dell accertamento della sussistenza del diritto, ma altresì può ricorrere a mezzi di prova di cui non può avvalersi l autorità amministrativa. … omissis …