Con l Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, che tratta la formazione per gli addetti che utilizzano attrezzature di lavoro, è stato introdotto l obbligo di aggiornamento formativo quinquennale. Tale obbligo consiste nella partecipazione ad un corso di 4 ore per ciascuna tipologia di attrezzatura utilizzata.
L elenco delle attrezzature coinvolte nell Accordo Stato-Regioni è il seguente:
” Piattaforme di lavoro mobili ed elevabili
” Gru a torre;
” Gru mobili;
” Gru per autocarro;
” Carrelli elevatori con conducente a bordo (carrelli a braccio telescopico, carrelli elevatori e carrelli/elevatori/sollevatori telescopici rotativi);
” Macchine movimento terra;
” Pompe per calcestruzzo;
” Trattori agricoli o forestali (con proroga fino al 22 marzo 2015).
Qualsiasi attrezzatura da lavoro atta a superare i 2 metri di altezza con uomo a bordo è da considerarsi piattaforma di lavoro elevabile: ecco perché il montaferetri rientra nella normativa.
Lo stesso dicasi per alcune macchine calaferetri, che rientrano nelle gru semoventi o nelle macchine per movimento terra a seconda di come sono state classificate dal produttore.
Tutti coloro che hanno frequentato un corso di formazione sull utilizzo di una o più delle attrezzature sopra elencate prima del 12 marzo 2013, anche se il corso era di durata inferiore a quella prevista attualmente, hanno l obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento della durata di 4 ore ENTRO E NON OLTRE il 12 marzo 2015.
Agli addetti che non lo faranno sarà invalidata la formazione pregressa: ciò comporterà loro l obbligo di ripartecipare ai corsi per intero, con i contenuti minimi previsti dall Accordo Stato-Regioni.
Dalla data di aggiornamento scatterà poi la periodicità quinquennale.