Le strutture sanitarie non possono raccogliere in maniera sistematica e preventiva informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti.
Le strutture possono trattare tali informazioni solo se il malato richieda di usufruire dell’assistenza religiosa e spirituale o se ciò risulti indispensabile nello svolgimento dei servizi necroscopici per rispettare le volontà espresse in vita dal paziente.
Lo ha stabilito il Garante privacy con un provvedimento a carattere generale [doc. web n. 3624070] adottato a seguito di alcune segnalazioni.
La prassi in uso presso numerose strutture sanitarie di somministrare ai pazienti, al momento del ricovero, questionari volti ad acquisire informazioni relative anche al loro credo religioso è stata giudicata dal Garante non in linea con la regole dettate in materia fin dal 2005.
2. Libertà di preghiera, assistenza religiosa e spirituale in ospedale e servizi necroscopici
L’ordinamento giuridico riconosce al paziente il diritto a richiedere un’assistenza religiosa e spirituale durante il ricovero (cfr., in particolare, art. 35 del d.P.R. 27 marzo 1969, n.128 "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri", art. 6 della legge 11 agosto 1984, n. 449 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese", art. 11 della legge 25 marzo 1985, n. 121 "Ratifica ed esecuzione accordo con prot. addizionale, firmato a Roma il 18.12.1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense", art. 8 della legge 22 novembre 1988, n. 516 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese Cristiane avventiste del 7° giorno", art.4 della legge 22 novembre 1988, n.517 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia", art. 9 della legge 8 marzo 1989, n. 101"Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane", art. 6 della legge 12 aprile 1995, n. 116: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia", art. 6 della legge 29 novembre 1995, n. 520 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, art. 5 della legge 30 luglio 2012, n. 126 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione", art. 9 della legge 30 luglio 2012, n. 127 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8 della Costituzione", art.6 della legge 30 luglio 2012, n. 128 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione", art. 5 della legge 31 dicembre 2012 n. 245 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione", art.5 della legge 31 dicembre 2012 n. 246 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione". Anche nell’elenco dei diritti del paziente da indicare nelle carte dei servizi pubblici sanitari proclamate a livello locale dalle aziende sanitarie si configura il diritto "ad avere il rispetto per la propria fede e alla assistenza religiosa, se richiesta" (allegato 8, punto 44 del d.P.C.M. 19 maggio 1995 "Schema generale di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari", cfr. anche art. 4 del codice deontologico dell’infermiere del 10 gennaio 2009).
La valutazione circa l’indispensabilità del dato relativo alla religione di appartenenza dell’interessato ai fini dell’erogazione dell’assistenza religiosa e spirituale in ospedale e della realizzazione dei servizi necroscopici è stata già effettuata dal Garante nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio del parere sul citato schema tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni e delle province autonome, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali, nonché degli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome (cfr. predetto parere del Garante 26 luglio 2012).
In tale schema tipo di regolamento è previsto che le strutture sanitarie possano raccogliere i dati relativi alle convinzioni religiose dell’interessato qualora la raccolta di tali informazioni sia finalizzata a garantire ai ricoverati l’assistenza religiosa e spirituale tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose (bisogno di conforto o di sacramento al letto) (cfr. scheda n. 17 del predetto schema tipo di regolamento). In tal caso, tali informazioni possono essere comunicate verbalmente al personale di reparto dall’interessato stesso o da un suo familiare; detto personale provvederà a trasmettere alla direzione sanitaria le richieste di assistenza religiosa e spirituale proveniente da infermi di qualunque religione (cfr. art. 35, comma 4 del d.P.R. 27 marzo 1969, n.128 "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri").Il predetto schema tipo di regolamento prevede, inoltre, che i medesimi dati possano essere lecitamente raccolti da parte della struttura sanitaria anche con riferimento ai trattamenti effettuati nell’ambito del servizio necroscopico, ai fini della preparazione della salma (cfr. scheda n. 17 citata; cfr. allegato 1, punto 1.3 del d.P.C.M. 29-11-2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza").
Le strutture sanitarie possono, pertanto, lecitamente trattare le informazioni idonee a rilevare le convinzioni religiose dell’interessato laddove quest’ultimo richieda di usufruire dell’assistenza religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui ciò si rilevi indispensabile durante l’esecuzione dei servizi necroscopici per rispettare specifiche volontà espresse in vita dall’interessato. Tale raccolta di dati sensibili non deve avvenire, quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì solo su richiesta dell’interessato o, qualora lo stesso sia impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un familiare, un parente o un convivente.