Si consolida sempre più in diverse città italiane il fatto che, tra le motivazioni per cui i cittadini pagano la TASI, vi è anche, tra i servizi indivisibili, un quota dei servizi che vengono forniti nelle aree cimiteriali.
La esplicita previsione è presente anche all’interno dell’art. 17 del disegno di legge AS1611, che oltre a confermare il metodo di calcolo della TASI per il settore cimiteriale, va pure a considerare una particolare provvidenza per i cimiteri monumentali, dove notoriamente il costo dei servizi indivisibili è maggiore.
Si richiama la seguente specificazione, tratta dalla relazione di accompagnamento dell’As1611:
"Il comparto cimiteriale ha una componente di servizi offerti che ha natura di servizi indivisibili e conseguentemente ha titolo alla compartecipazione del gettito TASI. La conduzione di aree cimiteriali storiche, dalle quali non è più possibile ricavare proventi dall operatività ordinaria, deve essere considerata servizio indivisibile ed in quanto tale partecipare al riparto del gettito della TASI con una aliquota percentuale predeterminata.
A cui fa seguito anche il criterio di calcolo, all’art. 17 commi 2 e 3 del DDL:
2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o per manufatti di cui venga, sulla base delle norme regolamentari di ATOC, consentita l installazione, sono integralmente a carico degli aventi titolo, individuati per i sepolcri privati nei concessionari e per le inumazioni in campo comune nei familiari del defunto, aventi titolo a disporre delle spoglie mortali.
3. Il Comune destina una quota del gettito annuale della TASI, non inferiore al venti per cento in presenza nel suo territorio di cimitero avente caratteristiche monumentali, per garantire l equilibrio economico-finanziario della gestione dei cimiteri per i servizi indivisibili ad essi connessi, nella misura individuata attraverso il rilevamento analitico dei relativi costi indivisibili necroscopico-cimiteriali, previsto dall articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
E’ però fuori di dubbio che già ora, anche in attesa del DDL AS1611 si possa e si debba destinare parte dei proventi della TASi a copertura dei costi cimiteriali indivisibili e, che tale parte, debba essere calcolata facendo riferimento ai criteri già vigenti: articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Sempre in tema di TASi e servizi cimiteriali, si riporta, di seguito, la risposta ad un quesito, pubblicata sul quotidiano nazionale Italia Oggi del 24 novembre 2014.
15.1 Tasi, la quota del proprietario Quale proprietario del bene, sono tenuto al pagamento della quota del Tributo sui servizi indivisibili (Tasi) non versato dall’occupante un appartamento di mia proprietà? U.L.
Risponde Giovanni Pizzo
La Tasi (tassa sui servizi indivisibili) è un tributo istituito per coprire le spese sostenute dai comuni nell’espletamento di servizi necessari per la collettività, quali: servizi di illuminazione pubblica, servizi per la manutenzione delle strade, servizi per la cura del verde pubblico, servizi per la pubblica sicurezza e la vigilanza, nonché servizi per la protezione civile, servizi per le aree cimiteriali ecc. Essa è dovuta, come già si è avuto modo di dire, anche dall’occupante del bene in una misura determinata dal comune con proprio regolamento. Pertanto, la Tasi, per lo stesso immobile, se posseduto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, è dovuta da due soggetti distinti, ciascuno dei quali ha un’autonoma obbligazione tributaria. Ne consegue che, se l’utilizzatore dell’immobile non provvede al versamento della quota di sua spettanza, il proprietario del bene non ha alcuna responsabilità e il comune non potrà chiedergli il versamento del tributo, omesso dal detentore del bene. Se i detentori del bene sono più di uno, allora la responsabilità per il pagamento della Tasi è solidale tra i detentori, per cui il comune, in caso di inadempienza, si può rivolgersi all’uno o all’altro dei coobbligati per la riscossione del dovuto.