Nonostante sia stato approvato in Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2014, il testo del disegno di legge di stabilità 2015, non è ancora noto ufficialmente. La bozza, a nostra conoscenza, è composta da 47 articoli.
Il I Titolo (articoli 1-2) si occupa di Risultati differenziali e gestioni previdenziali .
Il II Titolo (articolo 3-18) introduce Misure per la crescita, per l occupazione e per il finanziamento di altre esigenze , ripartite in 3 Capi: il I Capo (articoli 3-10), rubricato Misure per la crescita ; iI II Capo (articoli 11-15) Misure per l occupazione, la famiglia e il sociale ; il III Capo (articoli 16-18), Misure per il finanziamento di altre esigenze .
Il III Titolo (articoli 19-33), contiene Misure di razionalizzazione e riduzione di spesa
Il IV Titolo (art. 34-43) Enti territoriali .
Il V Titolo (articoli 44-45) reca Misure aggiuntive .
Il VI Titolo (art. 46-47) contiene le Norme finali e prevede l entrata in vigore della legge di stabilità 2015 per il 1° gennaio 2015.
Per il settore funerario in senso stretto si richiama il contenuto del comma 4 dell’articolo 26, di seguito riportato, che attribuisce nuovi compiti, in caso di decesso, al medico necroscopo.
4. All’art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito
con modifica.zioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modifiche, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"A decorrere dal l 0 gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall’evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on-line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fmi delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46 del decreto legge di cui al decreto legge 30 settembre 2003 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326."Sono poi rilevanti le norme concernenti i Comuni, in genere e quelle specifiche sulle partecipate, contenute nell’articolo 43, di cui si riporta il testo, per quanto noto.
Art. 43 DDL stabilità 2015
l. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi 27 – 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo l, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal l o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società svolgenti attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o dil internalizzazione delle funzioni;
c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tenendo conto delle previsioni di cui al comma 5;
d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
2. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma l, m relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un’apposita relazione tecnica, è comunicato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016 gli organi di vertice di cui al primo periodo trasmettono una relazione contenente i risultati conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e procedono alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Le deliberazioni di scioglimento, di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria
4. Nell’attuazione dei piani operativi di cui al comma 2, si applicano le previsioni di cui all’articolo l, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento ed alienazione. Le previsioni di cui al comma 568-bis sono estese agli atti finalizzati all’attuazione dei predetti piani e deliberati entro il 31 dicembre 2015.
5. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all’articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:l) al comma l-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall’articolo l, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il l marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2, articolo 13, decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma l devono effettuare la relazione prescritta dall’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-fmanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo l 06 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo l della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.";
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. L’operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni ldi equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell’articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, effettuata dall’Autorità di regolazione competente ove istituita, da effettuarsi anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore."
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorità di regolazione competente, o l’ente di governo dell’ambito nei settori in cui l’Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorità stessa o dall’ente di governo dell’ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.";
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti territoriali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, individuate nei codici SIOPE e E4121 e E4122, e i predetti proventi, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno";
5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’Autorità indipendente".