[Fun.News 2690] DDL di stabilità 2015: novità per medico necroscopo e servizi pubblici locali

Nonostante sia stato approvato in Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2014, il testo del disegno di legge di stabilità 2015, non è ancora noto ufficialmente. La bozza, a nostra conoscenza, è composta da 47 articoli.
Il I Titolo (articoli 1-2) si occupa di Risultati differenziali e gestioni previdenziali .
Il II Titolo (articolo 3-18) introduce Misure per la crescita, per l occupazione e per il finanziamento di altre esigenze , ripartite in 3 Capi: il I Capo (articoli 3-10), rubricato Misure per la crescita ; iI II Capo (articoli 11-15) Misure per l occupazione, la famiglia e il sociale ; il III Capo (articoli 16-18), Misure per il finanziamento di altre esigenze .
Il III Titolo (articoli 19-33), contiene Misure di razionalizzazione e riduzione di spesa
Il IV Titolo (art. 34-43) Enti territoriali .
Il V Titolo (articoli 44-45) reca Misure aggiuntive .
Il VI Titolo (art. 46-47) contiene le Norme finali e prevede l entrata in vigore della legge di stabilità 2015 per il 1° gennaio 2015.

Per il settore funerario in senso stretto si richiama il contenuto del
comma 4 dell’articolo 26, di seguito riportato, che attribuisce nuovi compiti, in caso di decesso, al medico necroscopo.

4. All’art. 2 del D.L. 30 dicembre  1979, n. 663 convertito
con  modifica.zioni dalla  legge 29  febbraio  1980,  n. 33 e successive  modifiche, dopo  il comma   6  è  aggiunto   il seguente:
"A  decorrere dal   l 0 gennaio  2015  il  medico necroscopo trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall’evento, il certificato  di accertamento del  decesso  per via telematica on-line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fmi delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.  In caso  di  violazione  dell’obbligo di  cui  al periodo  precedente si  applicano  le    sanzioni  di cui all’articolo 46 del decreto legge di cui al decreto  legge 30 settembre  2003 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326."

Sono poi rilevanti le norme concernenti i Comuni, in genere e quelle specifiche sulle partecipate, contenute nell’articolo 43, di cui si riporta il testo, per quanto noto.

Art. 43 DDL stabilità 2015
l. Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo 3, commi 27   –   29,   della   legge   24   dicembre   2007,   n.  244,   e dall’articolo l, comma 569, della legge 27 dicembre  2013, n. 147, al fine di assicurare  il coordinamento della finanza pubblica,  il contenimento della  spesa,  il buon  andamento dell’azione amministrativa e la tutela  della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano,   gli   enti   locali,   le  camere   di   commercio,  le università e gli istituti di istruzione  universitaria pubblici e le  autorità   portuali,   a  decorrere   dal   l o  gennaio   2015, avviano  un  processo  di  razionalizzazione delle  società  e delle   partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute,   in  modo  da  conseguire la riduzione  delle  stesse  entro il 31  dicembre  2015,  anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a)     eliminazione  delle   società   e   delle   partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b)    eliminazione delle  partecipazioni detenute in società svolgenti attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche     mediante     operazioni     di    fusione     o    dil internalizzazione delle funzioni;
c)    aggregazione di società  di servizi pubblici  locali di rilevanza  economica, anche tenendo  conto  delle previsioni di cui al comma 5;
d)   contenimento dei costi  di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo  e delle strutture aziendali, nonché attraverso  la riduzione delle relative remunerazioni.
2. I presidenti  delle  regioni  e delle province  autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma l, m relazione  ai  rispettivi  ambiti  di  competenza, definiscono  e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo  di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni  societarie  direttamente    o   indirettamente detenute,  le  modalità  e  i tempi  di  attuazione, nonché  il dettaglio  dei risparmi  da conseguire.  Tale piano, corredato da  un’apposita relazione  tecnica,  è comunicato alla competente sezione  regionale  di controllo  della  Corte  dei conti        e        pubblicato         sul        sito        istituzionale dell amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016 gli organi di vertice di cui al primo periodo trasmettono una relazione contenente  i risultati conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e procedono alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione  interessata.   La  pubblicazione   del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Le deliberazioni di scioglimento, di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie   acquistate   per  espressa  previsione  normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria
4. Nell’attuazione dei piani operativi di cui al comma 2, si applicano le previsioni di cui all’articolo l, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di  scioglimento  ed  alienazione.  Le  previsioni  di  cui  al comma  568-bis  sono  estese  agli  atti  finalizzati all’attuazione dei predetti piani e deliberati entro il 31 dicembre 2015.
5. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all’articolo 3-bis del decreto legge   13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

l) al  comma   l-bis   sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole:

"cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall’articolo l, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo   entro   il   l   marzo  2015  oppure   entro sessanta giorni dall’istituzione o designazione dell’ente  di  governo  dell’ambito  territoriale ottimale ai sensi del comma 2, articolo 13, decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente  locale  ad  adempiere  entro  il termine  di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma  l devono effettuare  la relazione prescritta dall’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17 dicembre  2012,  n. 221,  e  le  loro  deliberazioni   sono  validamente assunte  nei  competenti  organi  degli  stessi  senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento  europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di  efficienza,  di  economicità   e  di  qualità   del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni  di  settore,  contenga  anche  la proiezione,  per  il  periodo  di  durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione,  nell’ipotesi   di  affidamento  in house, dell’assetto economico-patrimoniale  della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare  dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-fmanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari  finanziari, ai sensi  dell’articolo l 06 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo l della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno  finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. L’operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente  accerta  la  persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni  ldi  equilibrio   economico-finanziario   al  fine   di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell’articolo  143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, effettuata dall’Autorità di regolazione competente ove istituita, da effettuarsi anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore."
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fatti salvi   i  finanziamenti   già  assegnati   anche  con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi  titolo  concessi  a valere  su risorse pubbliche statali ai sensi dell articolo  119, quinto comma,  della Costituzione  relativi  ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorità di regolazione competente, o l’ente di governo dell’ambito nei settori in cui l’Autorità di regolazione  non  sia  stata  istituita,  attesti l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla   base  dei  parametri   stabiliti  dall’Autorità stessa o dall’ente di governo dell’ambito,  ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.";
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese  per  acquisto  di  partecipazioni,  effettuate dagli enti territoriali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, individuate nei codici SIOPE e E4121 e E4122, e i predetti proventi, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno";
5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis.  Le disposizioni  del presente articolo  e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’Autorità  indipendente".

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