Nel Bollettino dell Antitrust. n. 30 del 28 luglio 2014 (pagg. 87 e ss.) è stata pubblicata la segnalazione AS 1140 del 21 luglio 2014, indirizzata al Comune di Torino e formulata a seguito di richiesta di parere, ai sensi dell art. 22 della L. 287/90, segnalazione avente ad oggetto le modalità di affidamento del servizio di cremazione.
L AGCM si esprime in particolare sul caso di gestione di servizio pubblico locale in cui le infrastrutture essenziali/strumentali per erogarlo siano di proprietà di soggetto privato, giungendo alla conclusione che spetti al Comune, in base all art. 6, comma 2 della L. 130/2001, la scelta tra una delle forme di gestione consentite dall ordinamento, salvi eventuali diritti del soggetto proprietario a vedersi riconosciuto il valore del bene non ancora ammortizzato o, eventualmente, un canone di utilizzo per l accesso .
L AGCM riconosce che il servizio di cremazione è un servizio pubblico locale di rilevanza economica e, in quanto tale, disciplinato dalle previsioni di cui all art. 34, commi 20 e ss. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dell art. 13 D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2014, n. 15, norme che, nel loro combinato disposto, prevedono una regolarizzazione dei modelli di gestione dei servizi, pervenendo alla conclusione per cui l attuale affidamento diretto (così lo definisce l AGCM), ove non regolarizzato, sia destinato ad essere travolto dall effetto di cessazione automatica al 31 dicembre 2014.
Ulteriori considerazioni sul parere dell’Antitrust sono svolte nella circolare Federutility SEFIT prot. 4203, Affidamento del servizio di cremazione. Parere dell’Antitrust del 21/7/2014 AS1140, emanata pochi giorni or sono.