II comma 3-bis dell’articolo 33, Dlgs 163/2006, Codice degli appalti, modificato solo qualche mese or sono prevedeva che i Comuni non capoluogo di Provincia, per bandire appalti di beni servizi e forniture, dal 1° luglio 2014 dovevano aggregarsi in Unioni di Comuni o consorzi o rivolgersi a soggetti aggregatori o alla Consip (la centrale unica di acquisti della Pubblica Amministrazione).
Tale obbligo è però slittato in avanti nel tempo, per effetto dell’articolo 23-ter del Dl 90/2014 come modificato dalla sua legge di conversione in legge L.11 agosto 2014, n. 114.
L’efficacia dell’obbligo passa ora al 1° gennaio 2015 per appalti diretti ad acquisire beni e servizi, ed al 1° luglio 2015 per appalti di lavori. Inoltre per gli appalti sotto i 40.000 euro i Comuni con più di 10.000 abitanti possono procedere autonomamente senza obblighi di aggregazione.
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