Con l’Articolo 24-quater "Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni" del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114. "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari" si dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’ISTAT, comunichino all’Agenzia per l’Italia digitale, esclusivamente per via telematica, entro 30 giorni, l’elenco delle "basi dati" in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.
L Agenzia per l Italia Digitale ha messo a punto una procedura on line che a partire dal 1° settembre 2014 consente a tutti i soggetti interessati di trasmettere l elenco delle basi dati in loro possesso.
Infatti, la trasmissione tempestiva e puntuale dell elenco delle basi dati è adempimento cruciale per l intero processo di digitalizzazione della PA italiana.
Si tratta di informazioni che sono necessarie alla realizzazione di un catalogo nazionale che consenta alle pubbliche amministrazioni di comunicare tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa.
La comunicazione dell elenco delle basi dati rappresenta quindi uno snodo di centrale importanza per l attuazione di numerose disposizioni del CAD e dell Agenda Digitale Italiana.
È quindi importante che i dati trasmessi ad AgID siano il più possibile completi ed aggiornati.
L’Agengia ha predisposto delle FAQ di ordine generale contenenti chiarimenti sull adempimento richiesto. Le FAQ si trovano al seguente link:
www.agid.gov.it/dati-pubblici-condivisione/basi-dati-pa o si possono scaricare in PDF da qui cliccando FAQ
Di seguito si riporta il testo dell’articolo di legge.
Art. 24-quinquies (( (Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni),))
((1. Il comma 2 dell’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
"2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e). L’Agenzia per l’Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi".
2. Il comma 3 dell’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
"3. L’Agenzia per l’Italia digitale provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato".
3. Il comma 3-bis dell’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’ abrogato)).