La commissione Bilancio del Senato il 17 luglio 2014 ha espresso parere non ostativo con un presupposto e sette osservazioni al dlgs in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Il parere non ostativo della V Bilancio, si legge nel parere, è dato nel presupposto che "l”aggiornamento dei sistemi informativi e l”attività di formazione del personale degli enti interessati possano essere effettuati con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".
Il testo in PDF dello schema di decreto legislativo è scaricabile cliccando Schema DLG
Tra le osservazioni la Bilancio sottolinea che "risulta necessario che il fondo pluriennale vincolato, definito nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, abbia un livello di dettaglio tale da favorire la massima trasparenza dei valori rappresentati, da conseguire, eventualmente, anche con specifici allegati agli schemi di bilancio; risulta auspicabile che l”introduzione del principio contabile della competenza finanziaria cosiddetta ”potenziata” sia accompagnato dalla predisposizione, da parte degli enti interessati, di un prospetto riepilogativo delle obbligazioni esigibili nell”anno finanziario di riferimento, da allegarsi al relativo bilancio di previsione, in cui risultino evidenti anche le serie storiche degli impegni finanziari contratti, favorendo così la corretta e trasparente programmazione delle risorse". "È altresì indispensabile – si legge ancora nel parere – avviare un”adeguata riflessione sulle implicazioni che il sistema della competenza finanziaria ”potenziata” potrà avere sul metodo della decisione politica basata sullo strumento legislativo, in quanto il principio costituzionale dell”annualità di bilancio impone l”obbligo di copertura nello stesso esercizio in cui si produce l”onere, per cui, se quest”ultimo emerge contabilmente in un esercizio diverso da quello per cui è prevista la compensazione, occorre evitare effetti negativi sui conti della finanza pubblica. Si ricorda, altresì, che il principio dell”annualità del bilancio è concepito a presidio dell”indispensabilità dello strumento legislativo, nell”ambito di una ordinata dialettica tra esecutivi ed assemblee elettive".
"Va valutata – sottolinea ancora la Bilancio – la coerenza della previsione di una legge di Stabilità a livello regionale, con il bilancio integrato previsto dalla legge n. 243 del 2012, per quanto riguarda la Stato, tenuto conto che il bilancio dello Stato risulta unificato. Occorre, inoltre, avviare un”ulteriore riflessione circa la coerenza del richiamato principio della competenza ”potenziata” rispetto non solo alla legge di contabilità in tema di definizione dell”impegno contabile, ma anche in rapporto all”attuazione della legge n. 243 del 2012, legge cosiddetta rinforzata (che costituisce una fonte normativa di rango sovraordinato), per la parte in cui si fa riferimento al concetto consolidato di competenza e si dettano vincoli in tema di saldi dei bilanci degli enti pubblici, anche territoriali". Per la V commissione "appare opportuno, come peraltro già previsto dallo schema di decreto, che l”operazione di riaccertamento straordinario dei residui sia assistita da un congruo periodo transitorio, attualmente della durata di dieci anni, onde consentire ai comuni in cui, a seguito dell”eccedenza dei residui attivi da cancellare rispetto ai residui passivi, emerga un disavanzo, di poter usufruire di un lasso temporale adeguato per ripristinare l”equilibrio di bilancio". "Va meglio disciplinato – conclude la Bilancio – il caso delle possibilità, per le Regioni, del rinvio al bilancio per la modulazione delle spese continuative e ricorrenti: ciò al fine di rendere coerente la materia anche con la giurisprudenza costituzionale in materia. Ne deriva che il solo caso in cui sarebbe ammissibile il ricorso alle future leggi di bilancio per la modulazione degli oneri, è il caso delle spese puramente discrezionali: per tutte le altre tipologie, infatti, deve rimanere il principio della copertura nella relativa legge istitutiva per tutta la durata dell”onere stesso, sulla base dei principi generali previsti dalla legge di contabilità n. 196, prima richiamata, attentamente recepiti dalla giurisprudenza costituzionale".